La sentenza
|Imprenditore muore annegato, l’assicurazione non paga la polizza: condannata dal tribunale civile
Dovrà versare un premio da 150mila euro, rivalutato al momento del decesso. Sanzione da 1500 anche per violazione dei doveri processuali
Il tribunale di Lucca, tramite il giudice Antonio Mondini, ha parzialmente accolto il ricorso di un’azienda locale contro una compagnia assicurativa, riconoscendo alla società il diritto a percepire un indennizzo di 150mila euro per la morte di un socio accomandante, avvenuta per infortunio. La sentenza, pubblicata il 4 giugno, ha fatto chiarezza sulla causa del decesso e sulla validità dei contratti assicurativi presentati, infliggendo anche una sanzione pecuniaria alla compagnia per violazione dei doveri processuali.
La vicenda nasce a seguito della drammatica scomparsa di un imprenditore, deceduto nel 2022. La società di cui era socio, beneficiaria delle polizze, aveva chiesto il pagamento dei capitali assicurati per due diversi contratti stipulati nel 2013: una polizza da 150mila e un’altra da 50mila, entrambe legate al rischio morte da infortunio. La compagnia assicurativa si era opposta al pagamento sollevando una serie di eccezioni, sostenendo tra le altre cose che la prima polizza non fosse attiva al momento del decesso, che mancassero le firme necessarie sul secondo contratto e che la morte non fosse imputabile a un infortunio, nella fattispecie all’annegamento dell’uomo, ma a un malore naturale.
Nel corso del giudizio, il tribunale ha smontato l’eccezione sulla mancata operatività della polizza da 150mila euro. Sebbene il frontespizio indicasse una scadenza iniziale nel 2014, il giudice ha evidenziato la presenza della clausola di rinnovo tacito e l’assenza di disdette, confermata dagli estratti conto bancari che dimostravano il regolare addebito dei premi anche in date successive all’evento.
Determinante per l’esito della causa è stato l’accertamento medico sulla causa del decesso. Nonostante l’assicurazione parlasse di un generico malore, i certificati dell’azienda Asl Toscana nord ovest e i dati della centrale operativa del 118 Alta Toscana hanno confermato la morte per infortunio. Il medico del 118 intervenuto sul posto, sentito come testimone, ha confermato l’accertamento di annegamento, smentendo così la tesi della morte per cause naturali.
La richiesta di indennizzo per la seconda polizza da 50mila euro è stata invece respinta. Il codice civile (articolo 1919) prevede infatti che l’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo richieda il consenso scritto dell’assicurato a pena di nullità. Poiché la copia prodotta dall’azienda era priva della sottoscrizione e l’originale non è stato recuperato, la domanda è stata rigettata, non potendo supplire a tale mancanza né il pagamento dei premi né le prove testimoniali.
Proprio in relazione a questo secondo contratto si è registrato un durissimo richiamo del giudice nei confronti della compagnia assicurativa. Il tribunale aveva infatti ordinato alla compagnia di esibire il modulo di adesione in suo possesso, ma l’ordine è rimasto inadempiuto con la giustificazione – definita dal magistrato “evanescente” – che il documento non fosse stato rinvenuto in archivio. Per questa ragione, il giudice Mondini ha condannato d’ufficio la compagnia assicurativa al pagamento di una pena pecuniaria di 1500 euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando il comportamento inottemperante a tutela del principio pubblicistico di lealtà processuale.
Il tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di causa per reciproca soccombenza, ordinando all’assicurazione il pagamento dei 150mila euro oltre agli interessi legali maturati dal giorno del decesso fino al saldo effettivo.


