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Lite in aula per l’utilizzo della corte comune, ma non si costituiscono tutti gli interessati: giudizio estinto

Il giudizio si sarebbe potuto tenere solo in presenza di tutti i comproprietari. Risarcita delle spese legali l’ultima acquirente

Si chiude con una formale dichiarazione di estinzione per inattività delle parti il braccio di ferro legale legato ai diritti di utilizzo di una storica corte nella periferia di Lucca. 

Il tribunale di Lucca, tramite una sentenza firmata dal giudice monocratico Annamaria Briamonte, ha sanzionato il mancato rispetto dei termini procedurali sia da parte dei promotori della causa sia dei primi convenuti, travolgendo di fatto tutte le istanze di merito avanzate nel corso degli ultimi due anni.

La vicenda giudiziaria era stata originata dall’azione intrapresa da due residenti della corte, i quali si erano rivolti al giudice civile per denunciare l’utilizzo esclusivo e arbitrario di una porzione dell’area comune antistante l’immobile dei loro vicini di casa. Secondo la tesi degli attori, i dirimpettai avrebbero occupato stabilmente il tratto di corte abusando del diritto condominiale, modificando la pavimentazione e impedendo di fatto il pari uso agli altri comproprietari. Per questo motivo, era stato richiesto il ripristino immediato dello stato originario dei luoghi in conformità con i regolamenti urbanistici comunali. I vicini si erano difesi eccependo diverse questioni preliminari – tra cui il mancato avvio della mediazione obbligatoria – e avanzando a loro volta una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a causa delle liti di vicinato.

Il nodo cruciale del processo si è però aggrovigliato attorno alla corretta instaurazione del contraddittorio. Trattandosi di un’azione che mirava alla demolizione e al mutamento strutturale di un’area comune, i primi convenuti avevano eccepito la necessità di coinvolgere nel giudizio tutti gli altri comproprietari della corte esterna. Accogliendo tale impostazione, il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, disponendo anche la chiamata in causa di una nuova acquirente che nel frattempo era subentrata nella proprietà dell’immobile e nei relativi diritti di comunanza sulla corte.

Mentre la nuova proprietaria è stata regolarmente citata e si è costituita in giudizio eccependo a sua volta i vizi procedurali, la notifica nei confronti della totalità degli altri condomini è rimasta lettera morta. Gli attori avevano tentato di correre ai ripari depositando un’istanza di rimessione in termini, giustificando il ritardo con l’estrema difficoltà incontrata nel reperire le esatte identità e i dati anagrafici di tutti i comproprietari. Una linea che il tribunale di Lucca ha giudicato del tutto infondata e tardiva: dall’esame dei fascicoli è infatti emerso che l’elenco completo dei condomini, con tanto di indirizzi, figurava già tra gli atti di un procedimento amministrativo allegato dalle stesse parti mesi prima dell’ordine del giudice.

La mancata integrazione entro il termine stabilito, avente natura perentoria e insuscettibile di proroghe, ha fatto così scattare l’estinzione automatica del giudizio. Il magistrato ha inoltre chiarito che l’onere di integrare il contraddittorio per evitare la morte del processo non ricadeva soltanto sugli attori principali, ma gravava anche sui convenuti originari, i quali avevano un preciso interesse a mantenere in vita la causa per veder giudicata la propria domanda riconvenzionale di risarcimento.

Il naufragio del processo ha così travolto le pretese di entrambe le parti, portando alla compensazione integrale delle spese legali tra attori e primi convenuti. Una sorte diversa è stata invece riservata alla nuova proprietaria subentrata a causa pendente: ritenuta del tutto estranea all’inattività delle altre parti, la donna vedrà le proprie spese di lite interamente saldate, in solido, dai quattro vicini litigiosi.