L'ordinanza
|Contenziosi sulla tariffa sui rifiuti: la competenza è del giudice ordinario. Lo dice la Cassazione
In una controversia fra un’azienda, il Comune di Capannori e l’Ascit la Corte ha affermato che non deve decidere il giudice tributario
Importante pronunciamento della Corte di Cassazione in materia di tariffe sui rifiuti nel territorio lucchese. Con l’ordinanza numero 20263, pubblicata il 16 giugno 2026, la quinta sezione civile della Suprema Corte ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana relativa a un contenzioso tra la Dusy Group Srl, il Comune di Capannori e la società Ascit Servizi Ambientali Spa, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario.
La vicenda giudiziaria era nata dai ricorsi presentati dalla società contribuente contro le ingiunzioni fiscali emesse da Ascit per conto del Comune di Capannori, relative al pagamento della Tia (Tariffa igiene ambientale) per l’anno 2013 e della Tari per l’anno 2014. Al centro delle contestazioni della Dusy Group vi erano i criteri di calcolo basati sul numero degli svuotamenti dei cassonetti, ritenuti generici e applicati senza una preventiva e adeguata informazione all’utenza sulle modifiche metodologiche della misurazione dei rifiuti. Sia la commissione Ppovinciale di Lucca in primo grado, sia la commissione regionale in appello avevano esaminato il merito della causa, confermando sostanzialmente le pretese della società di servizi ambientali.
I giudici di legittimità, presieduti da Liberato Paolitto con Francesco Bruno nel ruolo di consigliere relatore, hanno tuttavia bloccato il giudizio tributario sollevando d’ufficio la questione di giurisdizione. La Cassazione ha ribadito che sia la Tia applicata in regime transitorio per l’annualità 2013, sia la Tari puntuale o corrispettiva introdotta nel 2014 hanno natura privatistica e non tributaria.
Trattandosi di tariffe corrispettive fondate su un rapporto basato sul nesso diretto tra il servizio effettivamente reso e il pagamento dovuto, secondo il principio europeo ‘chi inquina paga’ le relative controversie spettano esclusivamente alla competenza del giudice ordinario.
La sentenza d’appello è stata conseguentemente cassata e le parti dovranno ora riassumere il giudizio davanti al tribunale civile nei termini di legge, mentre le spese del processo sono state compensate.


