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“Non era lì al momento degli scontri”: il Tar annulla il Daspo di 5 anni a un tifoso rossonero

Secondo il tribunale il video girato da un automobilista sulla A12 e i messaggi Whatsapp presentati non sono una prova decisiva

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza numero 1300 pubblicata due giorni fa (19 giugno) ha annullato il Daspo di cinque anni nei confronti di un tifoso rossonero, difeso dall’avvocato Alessio Spadafora.

Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive era stato adottato a seguito dei violenti scontri tra ultras della Lucchese e del Perugia, avvenuti il 23 febbraio 2025 nei pressi dell’area di servizio Versilia Est, lungo l’autostrada A12. I giudici della quarta sezione del Tar fiorentino, presieduti da Riccardo Giani con Giovanni Ricchiuto nel ruolo di magistrato estensore, hanno accolto il ricorso per l’asserito difetto di istruttoria nell’identificazione dell’uomo. Contro la decisione il ministero potrà però proporre ricorso al Consiglio di Stato.

La ricostruzione collocava il sostenitore lucchese sul teatro dei disordini, dove un gruppo di tifosi umbri in viaggio verso Chiavari aveva intercettato i sostenitori rossoneri diretti a Sestri Levante, costringendo a bloccare la carreggiata nord dell’autostrada per ragioni di sicurezza pubblica. A carico del ricorrente era stato messo sul piatto della bilancia un filmato girato da un automobilista in transito e l’analisi di alcuni messaggi scambiati all’interno di una chat di gruppo su una piattaforma di messaggistica istantanea. Elementi che, tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto insufficienti e non probanti.

Entrando nel dettaglio della motivazione, il Tar della Toscana ha evidenziato come le immagini video fossero di pessima qualità, riprese in movimento e della durata di pochissimi secondi, rendendo impossibile un riconoscimento certo. Nemmeno la presenza di una felpa rossa e nera, coincidente con un capo d’abbigliamento precedentemente pubblicato dall’indagato sul proprio profilo social, è stata considerata un indizio valido, trattandosi di un indumento comune e privo di contrassegni specifici.

Il quadro a difesa del tifoso si è completato con i dati emersi dall’analisi dei tabulati telefonici e delle celle della rete mobile. I registri telematici hanno infatti confermato che l’utenza dell’uomo non aveva mai agganciato i ripetitori della zona della Versilia nelle ore degli scontri. L’ipotesi degli investigatori, secondo cui il dispositivo fosse stato spento alla partenza dalla Piana di Lucca per poi essere riacceso solo al rientro, secondo il Tar crolla di fronte ai tempi logistici: i disordini si erano conclusi intorno alle 16,20 e il telefono del ricorrente risultava già localizzato nella propria abitazione lucchese, alle 17,16. Un lasso di tempo considerato troppo breve per consentire il rientro sul territorio comunale dall’area di servizio autostradale.

I giudici hanno quindi ribadito che, sebbene per le misure di prevenzione come il Daspo basti un ragionamento causale di tipo probabilistico, nel caso in esame le deduzioni non sarebbero state suffragate da prove precise e concordanti.