La sentenza
|Interruppe l’incontro con Salvini alla Versiliana sventolando una bandiera palestinese: Tar revoca il foglio di via
Per il tribunale amministrativo esporre un vessillo e contestare un ministro in modo pacifico è libera manifestazione del pensiero
Esporre una bandiera e contestare un ministro in modo pacifico rientra nel perimetro della libera manifestazione del pensiero e non può essere punito con una misura restrittiva della libertà personale.
Lo ha sancito la quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, che ha accolto il ricorso di un attivista pacifista e ambientalista, annullando il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni dal territorio del Comune di Pietrasanta emesso dal questore di Lucca.
La vicenda risale all’estate scorsa e si era consumata al parco La Versiliana a Marina di Pietrasanta, durante uno degli affollati appuntamenti culturali della rassegna Incontri al caffè. Ospite sul palco, per un dibattito politico, c’era il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. In quell’occasione, il ricorrente era entrato nell’area degli incontri mostrando una bandiera palestinese e urlando slogan di protesta contro le politiche del governo in merito al conflitto a Gaza. Un’interruzione momentanea che aveva spinto le forze dell’ordine a intervenire: l’uomo, opponendo una mera resistenza passiva, era stato sollevato di peso e allontanato dalla struttura. Per quella contestazione rumorosa, la questura di Lucca lo aveva però ritenuto un soggetto “socialmente pericoloso per la tranquillità pubblica” – complici anche alcuni precedenti legati a manifestazioni del passato –, applicandogli il pesante provvedimento preventivo dell’allontanamento forzato dal comune della Versilia per tre anni.
I giudici amministrativi (presidente Riccardo Giani, estensore Nicola Fenicia), analizzando il ricorso presentato dai legali dell’attivista, hanno smontato il provvedimento della questura, definendolo illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Nella sentenza viene evidenziato come si preveda l’applicazione del foglio di via solo in presenza di elementi di fatto concreti che dimostrino una reale ‘dedizione alla commissione di reati’ che minaccino la sicurezza o l’incolumità pubblica.
Nulla di tutto questo, secondo il Tar, è riscontrabile nel caso di Pietrasanta: l’azione dell’attivista è consistita in una protesta senza alcun atto di violenza o danneggiamento, tanto che all’uomo non è stata contestata alcuna fattispecie di reato. Il concetto di ‘tranquillità pubblica’ – precisano i magistrati toscani con un importante passaggio giuridico – non può essere inteso come la tutela e la conservazione dello status quo, bensì come la garanzia stessa dei diritti fondamentali delle persone, tra cui spicca proprio quello di manifestare il proprio dissenso.
Utilizzare una misura di prevenzione così stringente per una critica politica, conclude il tribunale, significherebbe trasformare il foglio di via in un surrettizio e indebito strumento antidemocratico di repressione delle opinioni personali. Il ministero dell’interno e la questura di Lucca sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3mila euro.


