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Condominio finisce in tribunale per una questione di estetica e colori: ma l’intervento era legittimo

Fra i motivi della decisione anche il fatto che gli stessi ricorrenti avevano effettuato modifiche: 10mila euro di spese legali

Nessuna lesione al decoro architettonico né tantomeno un abuso degli spazi comuni. Si chiude con il totale rigetto delle istanze di parte attrice la complessa battaglia condominiale che ha visto contrapposti i proprietari di diversi appartamenti all’interno di un complesso immobiliare situato di Altopascio. A mettere la parola fine alla disputa è stata una sentenza emessa dal tribunale di Lucca, nella persona del giudice onorario Lapo Fabbri, che ha rigettato i ricorsi presentati da due condomini dello stabile.

La vicenda giudiziaria era nata a seguito delle contestazioni mosse da due proprietari contro i vicini di casa. Al centro del contendere vi era l’installazione, da parte di alcuni residenti, di controporte in vetro con intelaiatura in metallo posizionate sui pianerottoli, davanti ai rispettivi portoncini d’ingresso dei propri appartamenti. Secondo l’accusa, tali manufatti avrebbero alterato arbitrariamente l’estetica, la volumetria e l’omogeneità dei serramenti dell’edificio condominiale, violando le regole comuni. Oltre alle porte, ai proprietari di uno degli immobili veniva contestata anche l’alterazione cromatica di una porzione della facciata esterna, ritinteggiata con una tonalità ritenuta non conforme a quella originaria del fabbricato.

Nel corso del procedimento, i convenuti – difesi dai propri legali – hanno dimostrato come l’installazione di tali barriere protettive si fosse resa necessaria a causa della conformazione strutturale del pozzo scale, aperto all’esterno e quindi esposto direttamente alle intemperie e ai giorni di pioggia, con il conseguente rischio di infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. Riguardo alla tinteggiatura, era stato evidenziato come l’intervento fosse servito semplicemente a ripulire una macchia sulla parete esterna utilizzando lo stesso colore originario che, inevitabilmente, mostrava una maggiore brillantezza rispetto alla vernice circostante, ormai invecchiata e sbiadita dal sole.

Il giudice del tribunale di Lucca ha accolto pienamente le tesi della difesa, specificando nella sentenza come l’installazione delle controporte rientri pienamente nelle facoltà legittime concesse ai singoli proprietari dall’articolo 1102 del codice civile. Le strutture, realizzate con linee minimali e colori armoniosi, occupano lo spazio minimo del battiscopa e non ostacolano in alcun modo il sicuro transito dei condomini sulle rampe e sui pianerottoli. Anche l’accusa di danno estetico per la tinteggiatura è stata smontata: la corte ha rilevato come lo stesso condominio presentasse già nel tempo diverse difformità cromatiche causate da vecchi interventi mai contestati, compresi alcuni passaggi di tubazioni esterne realizzati proprio dagli stessi attori della causa.

Con la decisione del giudice, che ha visto anche l’estromissione per difetto di legittimazione passiva di un’altra condomina estranea ai lavori, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, per una cifra complessiva che supera i 10mila euro.