La sentenza
|Mancata diagnosi al pronto soccorso della rottura del tendine d’Achille: paziente risarcito
Per il giovane, all’epoca minorenne, era stata rifiutata una proposta transattiva: per la Corte d’Appello non deve pagare spese di giudizio
Una diagnosi mancata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, una proposta di risarcimento ritenuta non congrua e una lunga battaglia legale che trova finalmente un punto fermo nelle aule della Corte d’Appello di Firenze. I giudici di secondo grado hanno ribaltato la decisione del tribunale di Lucca che, pur accertando la responsabilità della struttura sanitaria, aveva disposto una pesante compensazione delle spese legali a danno del paziente. La Quarta Sezione Civile del capoluogo toscano ha invece stabilito che chi ha ragione nel merito non deve pagare i costi del processo, condannando l’azienda sanitaria locale all’integrale rifusione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
La vicenda trae origine da un incidente stradale in cui un giovane lucchese, all’epoca dei fatti minorenne, aveva riportato la rottura completa del tendine d’Achille in seguito a una caduta dalla bicicletta. Trasportato al pronto soccorso del San Luca, il personale sanitario non aveva diagnosticato tempestivamente la lesione, la cui gravità era emersa soltanto tre settimane più tardi attraverso accertamenti ecografici eseguiti privatamente dai familiari. Tale ritardo diagnostico, unito a una gestione chirurgica non ottimale, aveva provocato una successiva complicanza infettiva post-operatoria, costringendo il giovane a subire un secondo intervento chirurgico e lasciandogli postumi permanenti ben più gravi rispetto allo status quo atteso.
Prima di adire le vie legali, i familiari avevano formalizzato una richiesta di risarcimento, a cui l’azienda sanitaria aveva risposto offrendo ante causam la somma di 6mila euro a titolo transattivo. Una cifra giudicata insufficiente dalla vittima, che aveva quindi deciso di promuovere il giudizio di primo grado. Il tribunale di Lucca, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale che confermava la malpractice dei sanitari, aveva quantificato il danno differenziale in poco più di 7500 euro complessivi, comprensivi di danno morale. Il giudice di prime cure aveva però penalizzato il danneggiato sul piano delle spese, compensandole per i tre quarti e ponendo a suo carico anche i due quinti dei costi della perizia, ritenendo il petitum iniziale esorbitante rispetto al riconosciuto e valorizzando il rifiuto della proposta transattiva.
I giudici d’appello di Firenze – collegio presieduto da Dania Mori con Maria Teresa Paternostro relatrice ed estensore e Paola Caporali – hanno accolto in toto il gravame presentato dai legali del giovane, nel frattempo divenuto maggiorenne. Richiamando i più consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, la Corte fiorentina ha chiarito che l’accoglimento di una domanda per un importo inferiore rispetto a quello originariamente stimato non configura una ‘soccombenza reciproca’. La richiesta di una determinata somma, spesso accompagnata dalla formula di rimettersi a quanto ritenuto di giustizia dal giudice, ha un valore puramente orientativo. L’alea del processo deve gravare interamente su chi ha dato causa alla lite contrastando il diritto della parte vittoriosa, principio a cui il primo tribunale si era erroneamente derogato.
Anche sul rifiuto dell’offerta transattiva di seimila euro la Corte d’Appello ha espresso parole nette: la proposta formulata dall’azienda era inferiore rispetto al danno poi effettivamente accertato in sede giudiziale, giustificando appieno il rifiuto del danneggiato e rendendo inapplicabili le penalizzazioni sulle spese. Con la sentenza che riforma parzialmente il verdetto lucchese, l’azienda sanitaria è stata condannata a rifondere interamente le spese del primo grado di giudizio, liquidate in oltre 5mila euro, a farsi carico integrale dei costi della consulenza tecnica d’ufficio e a pagare gli onorari del grado d’appello, quantificati in quasi cinquemila euro, da destinarsi ai difensori della parte attrice.


