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Morì sbalzata dall’auto in via della Scogliera, il Comune non dovrà pagare il risarcimento danni

La decisione dell’Appello basata sul fatto che il conducente in primo grado aveva rinunciato alla chiamata in causa dell’ente

Il Comune di Lucca non dovrà risarcire i figli di una donna, 35enne all’epoca dei fatti, rimasta vittima di un tragico incidente stradale, avvenuto il 19 settembre del 2019 in via della Scogliera. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, ribaltando parzialmente la decisione di primo grado del tribunale di Lucca che aveva ripartito la responsabilità del sinistro a metà tra il conducente del veicol, il marito della donna, e l’amministrazione comunale, per la mancata installazione di barriere protettive.

La vicenda trae origine dal drammatico incidente in cui perse la vita una donna, sbalzata fuori dall’abitacolo di una Opel Zafira che, dopo aver affrontato una curva a gomito, era uscita di strada ribaltandosi in una scarpata. Alla guida del mezzo si trovava il marito della vittima, successivamente risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,46 grammi per litro. Mentre il conducente e il figlio minore erano rimasti pressoché illesi grazie alle cinture di sicurezza, la donna era deceduta sul colpo. Il tribunale di Lucca aveva inizialmente ravvisato una corresponsabilità del Comune di Lucca per la pericolosità del tratto stradale, privo di guard-rail, condannando l’ente in solido con il conducente e la compagnia assicurativa, pur riducendo il risarcimento di un terzo a causa del concorso di colpa della vittima, che aveva accettato il trasporto consapevole dello stato del marito e non indossava le cinture.

I giudici d’appello fiorentini hanno accolto il ricorso presentato dal Comune di Lucca, assistito dall’avvocato Antonino Geronimo Giovanni La Russa, incentrato sulla violazione delle norme processuali. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, era stato lo stesso conducente a chiamare in causa l’ente comunale per rivalersi, ma all’udienza di precisazione delle conclusioni l’uomo aveva espressamente rinunciato agli atti e alle domande nei confronti del Comune, con l’accettazione di quest’ultimo. Dal canto loro, i legali dei figli minori non avevano mai esteso la propria domanda risarcitoria originaria nei confronti dell’amministrazione di Palazzo Orsetti, limitandosi a chiedere la condanna dei soli convenuti iniziali.

Secondo la Corte d’Appello, presieduta dal magistrato Carla Santese con relatrice Giulia Conte, la rinuncia del conducente ha fatto venire meno il presupposto per l’estensione automatica della responsabilità al terzo chiamato in causa. Mancando una richiesta esplicita di condanna del Comune da parte dei danneggiati, i giudici di secondo grado hanno così escluso ogni obbligo risarcitorio o di rifusione delle spese di lite a carico dell’amministrazione lucchese.

È stato invece respinto l’appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, che chiedeva un aumento del concorso di colpa della vittima oltre il 33,33% già stabilito. La Corte ha confermato tale percentuale, ricordando che sul conducente grava sempre l’obbligo di protezione e di controllo sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri prima di mettersi in marcia. La compagnia di assicurazione è stata quindi condannata a pagare le spese del secondo grado di giudizio in favore del curatore speciale dei minori, liquidate in 15.800,20 euro oltre agli accessori di legge, mentre le spese del doppio grado sono state compensate tra il Comune di Lucca e le altre parti in causa.