La decisione
|Villetta senza permesso a costruire, il Comune ordina la demolizione: la vicenda va al Consiglio di Stato
I proprietari contestano la sentenza Tar: una sanatoria del 2005 e l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza sarebbero sufficienti
La battaglia legale sulla regolarità edilizia di una villa situata nelle colline lucchesi si sposta ufficialmente davanti al Consiglio di Stato. Il Comune di Lucca ha infatti deciso di costituirsi in giudizio per difendere l’ordinanza di demolizione emessa dai propri uffici tecnici, un provvedimento che era già stato ritenuto pienamente legittimo dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
Per resistere al ricorso presentato dai privati, l’amministrazione comunale di Palazzo Orsetti ha affidato l’incarico legale all’avvocato Graziella Ferraroni, con studio a Firenze. Al centro della complessa disputa giudiziaria c’è un’abitazione elevata su due piani fuori terra che, secondo quanto accertato dagli uffici comunali e confermato dai giudici in primo grado, è stata edificata in totale assenza del necessario titolo abilitativo.
La vicenda trae origine da un intricato percorso burocratico iniziato oltre vent’anni fa. Gli attuali proprietari avevano acquistato la villa e l’appezzamento di terreno agricolo circostante nel 2009. In precedenza, nel 2005, i loro danti causa avevano ottenuto una concessione in sanatoria per alcuni manufatti preesistenti adibiti a rimessa, ripostiglio e deposito attrezzi, un condono che era tuttavia subordinato all’esecuzione di precisi lavori di restauro e consolidamento che non sono mai stati eseguiti. Nello stesso periodo, era stata presentata al Comune un’istanza per ottenere il permesso di costruire una civile abitazione previa demolizione di quegli annessi agricoli. Sebbene la Soprintendenza avesse rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire vero e proprio non è mai stato rilasciato dagli uffici comunali. Nonostante la mancanza del titolo edilizio, gli interventi di abbattimento e la successiva edificazione della nuova villa vennero comunque portati a termine.
Una volta rilevato il pesante abuso, il dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Lucca aveva firmato l’ordinanza che ingiungeva la demolizione e la completa rimozione a spese dei proprietari delle opere realizzate senza titolo. Contro questo provvedimento i privati avevano promosso un ricorso dinanzi al Tar della Toscana, sollevando diverse eccezioni. Secondo la difesa dei ricorrenti, il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione senza prima accertare l’inefficacia del vecchio condono, sostenendo inoltre che la combinazione tra la sanatoria e il via libera paesaggistico dimostrasse la sostanziale approvazione del progetto da parte delle autorità.
I magistrati della Terza Sezione del Tar di Firenze (presieduta da Eleonora Di Santo, relatore Raffaello Gisondi) hanno però respinto tutte le tesi dei privati, confermando la validità del provvedimento sanzionatorio del Comune. Nella sentenza viene chiarito che tra i vecchi manufatti condonati e la successiva villa non sussiste alcun tipo di continuità edilizia, trattandosi di strutture completamente diverse per posizione, sagoma e destinazione d’uso. Di conseguenza, l’edificazione ex novo richiedeva obbligatoriamente un nuovo e autonomo permesso di costruire, la cui assenza rende l’immobile insanabilmente abusivo. I proprietari hanno deciso di impugnare questo verdetto, affidando le speranze di salvare l’immobile al Consiglio di Stato, dove il Comune si presenterà per chiedere la conferma della demolizione.


