Le decisioni
|Cave di marmo, doppia sentenza del Tar. Torna in piedi la possibilità di sanatoria ambientale per Cava Borella
Doppia sentenza del Tar per le attività estrattive nel territorio del Comune di Vagli di Sotto.
La complessa partita legale attorno alla Cava Borella, situata nella suggestiva valle di Arnetola nel territorio comunale di Vagli Sotto, si arricchisce di un capitolo fondamentale che riapre i giochi per il futuro del sito estrattivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con una sentenza della Seconda Sezione ha infatti accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società Faeto Escavazione Srl, annullando il provvedimento con cui la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le paovince di Lucca e Massa-Carrara aveva sbarrato la strada alla procedura di sanatoria ambientale. Una decisione, quella dei giudici amministrativi fiorentini, che contesta il ‘no’ automatico espresso dagli uffici statali periforici, imponendo un riesame che sia finalmente approfondito e calato nel merito del caso concreto.
La vicenda affonda le proprie radici in uno sconfinamento rispetto al piano di coltivazione originariamente assentito, un vecchio abuso ereditato dai passati gestori del sito estrattivo che sorge a un’altezza compresa tra i 1150 e i 1190 metri sul livello del mare, in un’area contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane dove l’attività estrattiva è consentita. Per regolarizzare la propria posizione e ottenere l’atteso accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, la Faeto Escavazione – che gestisce la cava sulla base delle concessioni e delle autorizzazioni temporanee rilasciate dal Comune di Vagli Sotto – aveva presentato un’apposita istanza nell’ottobre del 2019.
Dopo una fitta e prolungata interlocuzione burocratica fatta di richieste di integrazione e relazioni tecniche, nel febbraio del 2022 la Soprintendenza aveva però decretato l’improvvisa improcedibilità della pratica. Gli uffici lucchesi avevano applicato alla lettera un orientamento espresso dall’Ufficio legislativo del ministero della cultura, secondo cui l’escavazione di parti di una montagna determina quasi sempre la creazione di nuove superfici utili o volumi, escludendo così l’applicabilità delle sanatorie paesaggiastiche, salvo casi rarissimi o puramente teorici di interventi agli inizi e di entità estremamente contenuta.
Una linea di chiusura netta e automatica che tuttavia è stata bocciata dal Tar della Toscana, nel collegio presieduto da Alessandro Cacciari con la consigliera estensore Katiuscia Papi e il primo referendario Marcello Faviere, riunitosi in udienza pubblica lo scorso 27 maggio 2026. Nella motivazione della sentenza, i magistrati hanno chiarito che il parere ministeriale richiamato dalla Soprintendenza non sanciva affatto un’inammissibilità generalizzata per l’intero settore lapideo, ma richiedeva al contrario di verificare, caso per caso, l’effettiva entità dell’abuso. Di conseguenza, la Soprintendenza avrebbe dovuto analizzare nello specifico la situazione di Cava Borella e motivare accuratamente le ragioni del diniego in base ai fatti, anziché trincerarsi dietro un mero rinvio burocratico a una circolare generale. Per questo motivo l’atto è stato ritenuto illegittimo per grave difetto di istruttoria e di motivazione, violando la legge sul procedimento amministrativo.
Il parere di stop è stato quindi annullato, rimandando l’intera questione sul tavolo delle autorità competenti per una nuova valutazione del merito. Nel corso del giudizio, il Tar ha inoltre respinto l’eccezione di estraniazione sollevata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, confermando la sua piena legittimazione passiva in quanto ente a cui spetta l’adozione del provvedimento finale sull’istanza della società della Garfagnana. Le spese legali del procedimento, data la notevole complessità tecnica della materia trattata, sono state interamente compensate tra le parti coinvolte.
Sempre il Tar ha blindato l’azione sanzionatoria del Parco Regionale delle Alpi Apuane, respingendo il ricorso della società Onymar Quarries Srl. L’azienda di Carrara, titolare dell’autorizzazione all’escavazione alla cava Colubraia Formignacola, aveva impugnato l’ordinanza numero 9 emessa dal presidente del Parco l’1 dicembre 2020, che intimava lo stop immediato agli sversamenti e il ripristino morfologico del ravaneto a valle del sito estrattivo. I giudici fiorentini hanno invece confermato la piena legittimità del provvedimento dell’ente di tutela.
La vicenda giudiziaria era esplosa a seguito di un accurato sopralluogo sul campo effettuato nell’agosto del 2020 da un dispositivo composto dai tecnici dell’Arpat, dai Carabinieri Forestali di Camporgiano e dai guardiaparco dell’ente di tutela. Nel corso dell’accertamento, gli operanti rilevarono la presenza nel ravaneto di ingenti quantitativi di materiale detritico, terre e fanghi freschi provenienti dall’attività estrattiva, con una netta alterazione cromatica del versante tendente al bianco, ritenuta incompatibile con una dinamica naturale di frana o dilavamento. Da lì scattò l’ordinanza del Parco, che imponeva alla Onymar la sospensione dei conferimenti e la presentazione di un dettagliato progetto di ripristino ambientale, comprensivo di perizia giurata e caratterizzazione chimico-fisica dei materiali.
La Onymar Quarries, assistita dagli avvocati Cristiana Carcelli e Cristina Cattani, ha tentato di far valere in giudizio due recenti pronunce del tribunale di Lucca. Nello specifico, una sentenza civile del 2024 che aveva annullato le relative ordinanze-ingiunzione e un provvedimento penale del 2025 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per difetto di una ragionevole previsione di condanna. Secondo la tesi difensiva, questi elementi avrebbero dovuto smentire radicalmente la ricostruzione fattuale dell’amministrazione. La società contestava inoltre il difetto di contraddittorio procedimentale, l’indeterminatezza delle prescrizioni e il fatto che il ravaneto ricadesse in parte nella disponibilità di un’altra ditta, la Colorati Marmi Apuani Srl, difesa dall’avvocato Laura Buffoni.
Il Tar della Toscana, sotto la presidenza di Alessandro Cacciari e con il magistrato Marcello Faviere nel ruolo di estensore, ha però smontato punto per punto i motivi di gravame. I giudici hanno chiarito che il non luogo a procedere in sede penale non ha un effetto vincolante automatico nel giudizio amministrativo. Il Collegio ha ritenuto l’istruttoria del Parco approfondita e coerente, basata su rilievi diretti e storici del sistema Geoscopio. Respinta anche la tesi della violazione delle garanzie di partecipazione: per il Tar, di fronte a violazioni accertate nell’area protetta, l’atto ripristinatoro del Parco ai sensi della legge regionale 30 del 2015 è un provvedimento vincolato e doveroso.
La sentenza ha infine disposto l’estromissione dal giudizio della Colorati Marmi Apuani S.r.l., risultata estranea alle condotte, e ha condannato la Onymar al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3mila euro per ciascuna delle parti costituite.


