In tribunale
|Cade su un marciapiede di via Solferino a Viareggio e si frattura la faccia: risarciti gli eredi
Il tribunale di primo grado ha disposto il pagamento di 12mila euro circa per i danni. L’uomo nel frattempo è morto per altre patologie
Una rovinosa caduta causata da due autobloccanti sporgenti sul marciapiede costa una pesante condanna al risarcimento al Comune di Viareggio. Il tribunale di Lucca, nella persona del giudice unico Giovanni Piccioli, ha infatti sancito l’esclusiva responsabilità dell’amministrazione comunale nella causazione del sinistro avvenuto il 24 gennaio 2024 in via Solferino, riconoscendo un risarcimento complessivo agli eredi del pedone, nel frattempo deceduto in corso di causa per una patologia preesistente.
La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza del 30 giugno ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, ha respinto con fermezza le tesi difensive del Comune, che tentava di scaricare la colpa sulla presunta distrazione dell’uomo.
I fatti risalgono a una mattina di inizio 2024, quando la vittima stava passeggiando con la moglie lungo via Solferino. All’improvviso, a causa di una coppia di blocchetti grigi che sporgevano vistosamente dal resto della pavimentazione, l’uomo inciampò cadendo violentemente a terra. Un impatto durissimo che gli procurò un trauma cranico non commotivo e molteplici fratture facciali, tra cui la frattura composta delle ossa del naso, del seno mascellare e della parete orbitaria destra, oltre alla frattura scomposta dell’arcata zigomatica. Immediatamente trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, il quadro clinico si rivelò subito serio. Subito dopo l’incidente, la moglie si era recata al comando della polizia municipale per segnalare il grave pericolo, spingendo gli operai a transennare e delimitare l’area per evitare ulteriori danni ai passanti.
Nel corso del giudizio, il Comune di Viareggio si è costituito contestando radicalmente la domanda risarcitoria. La linea dell’ente locale si basava sulla presunta visibilità del dislivello e sulla disattenzione del pedone, invocando il caso fortunato o quantomeno un concorso di colpa idoneo a ridurre il risarcimento. Argomentazioni che non hanno convinto il giudice Piccioli. Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sentenza ha evidenziato come l’amministrazione pubblica, in qualità di custode della strada ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, sia presunta responsabile dei sinistri riconducibili a pericoli immanenti alla struttura stessa della via.
La condotta del danneggiato può escludere tale responsabilità solo se risulta ‘abnorme’ o del tutto imprevedibile, circostanza ampiamente esclusa nel caso specifico. Al contrario, il fatto che il Comune abbia transennato la zona solo dopo la caduta ha confermato in pieno la sussistenza della situazione di insidia.
Il tribunale ha quindi quantificato i danni basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, escludendo i parametri delle micropermanenti del codice delle assicurazioni poiché non si trattava di un sinistro legato alla circolazione stradale. Il danno biologico temporaneo (pari a 70 giorni complessivi) e il danno permanente (valutato al 6%) sono stati liquidati in poco meno di 12mila euro, somma da devalutarsi alla data dell’evento e poi rivalutarsi anno per anno.
Il giudice ha invece negato la personalizzazione del danno richiesta dai legali, poiché la perizia ha escluso che il trauma avesse aggravato la patologia tumorale di cui il paziente già soffriva o introdotto un rischio di sopramortalità. Al risarcimento principale si aggiungono 1122 euro per spese mediche documentate e 244 euro per la perizia di parte.
Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di tutte le spese legali e di mediazione, per un totale che supera i 6mila euro.


