A Porcari
|Chiude con una catena un passaggio pedonale, il giudice fa rimuovere ogni ostacolo
Secondo il tribunale di Lucca esiste una servitù e non è stata provata la prescrizione ultraventennale per il mancato utilizzo
Niente da fare, almeno in primo grado, per chi sperava di cancellare una storica servitù di passaggio a Porcari sventolando la carta del non uso ventennale.
Il tribunale ordinario di Lucca, in persona del giudice unico Giovanni Piccioli, ha emesso una sentenza chiarissima ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, ordinando il ripristino immediato dello stato dei luoghi in un’unità immobiliare del territorio porcarese.
La vicenda vedeva contrapposti due residenti, assistiti in aula dall’avvocato Giampiero Bisordi in sostituzione del collega Claudio Vecoli, e una donna del posto, difesa dall’avvocato Paola Petri. Gli attori avevano trascinato in tribunale la vicina dopo che quest’ultima aveva installato una catena per sbarrare il transito sul passo, impedendo di fatto il libero esercizio del loro diritto. Di contro, la donna si era difesa eccependo la prescrizione della servitù, sostenendo che quel passaggio non veniva utilizzato da oltre vent’anni e chiedendo persino un risarcimento danni.
Al termine di una fitta serie di udienze dedicate all’ascolto dei testimoni, il giudice ha smontato la tesi della difesa. La giurisprudenza della Cassazione parla chiaro: chi eccepisce la prescrizione di un diritto di passo ha l’onere di dimostrare il non uso totale e continuato per un ventennio. Nel caso di Porcari, non solo è emerso che il passaggio era stato utilizzato negli anni Novanta e che è rimasto sicuramente libero almeno fino al 2015, ma le testimonianze sull’installazione della catena sono risultate fin troppo contraddittorie, non escludendo che il blocco fosse solo sporadico o temporaneo.
Il tribunale ha così confermato la piena validità della servitù, un diritto già sancito in un vecchio contratto del 1950 e ribadito in un atto notarile del giugno 1984. La proprietaria è stata quindi condannata a rimuovere immediatamente a sue spese la catena e ogni altro ostacolo che impedisca il transito dei vicini.
Il giudice ha invece rigettato le richieste di risarcimento danni avanzate da entrambe le parti, non ritenendole sufficientemente provate, e ha condannato la convenuta a pagare le spese di lite, liquidate in oltre 2500 euro più accessori di legge.


