La sentenza
|Azienda chiede indietro alla banca interessi, spese e commissioni per 26 anni di conto corrente: la vicenda torna in Appello
La Cassazione ha accolto il ricorso di una finanziaria, subentrata nel rapporto con il cliente: sarà questo a dover dimostrare il non dovuto
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione di rilievo in materia di contenzioso bancario e cartolarizzazione dei crediti, accogliendo il ricorso presentato da una società finanziariacontro una srl in liquidazione e in concordato preventivo, e cassando con rinvio la sentenza emessa nel 2021 dalla Corte d’Appello di Firenze.
La complessa vicenda legale affonda le sue radici in un giudizio avviato originariamente davanti al tribunale di Lucca da un’azienda correntista nei confronti di un istituto bancario. La società chiedeva la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte per interessi anatocistici, spese e commissioni di massimo scoperto non dovute, in relazione a un rapporto di conto corrente intrattenuto per ventisei anni, dal 1982 al 2008. Nel corso del tempo, a seguito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti, nel giudizio era subentrata una società di cartolarizzazione. La Corte d’Appello di Firenze aveva rideterminato i saldi contabili disponendo una compensazione d’ufficio tra il debito finale della correntista e il credito derivante dagli indebiti trattenuti dalla banca, ritenendo che il conto godesse di un’apertura di credito sulla scorta delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
La Suprema Corte ha tuttavia giudicato fondati due dei motivi di ricorso sollevati dalla società finanziaria, ribaltando l’impostazione dei giudici fiorentini sia sul fronte dell’onere della prova sia sulla legittimità della compensazione. Con il primo principio di diritto enunciato, gli Ermellini hanno ribadito che l’onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse – ovvero lo stabilire se i versamenti sul conto abbiano una funzione solutoria o ripristinatoria ai fini della prescrizione decennale – spetta esclusivamente al correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito. Tale onere probatorio comprende necessariamente anche l’indicazione dello specifico limite dell’affidamento concesso dalla banca, poiché in mancanza di tale dato preciso diventa impossibile qualificare se i versamenti abbiano coperto o meno una posta extra-fido. La regola si applica anche per i contratti stipulati prima del 1992, per i quali era ammessa la concessione del fido per facta concludentia.
La Cassazione ha poi affrontato il delicato nodo della cartolarizzazione, stabilendo che i crediti ceduti nell’ambito della legge 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società cessionaria, vincolato al soddisfacimento dei portatori dei titoli. Per tale ragione, il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società di cartolarizzazione domande di ripetizione di indebito per somme non dovute pagate alla banca originaria, difettando la cessionaria della relativa legittimazione passiva.
Di conseguenza, nessuna compensazione poteva essere operata d’ufficio tra il credito vantato dalla finanziaria e il controcredito della correntista, che resta invece formalmente in capo alla banca cedente.
La parola torna ora alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà rideterminare i rapporti di dare e avere uniformandosi ai vincolanti rilievi di legittimità.


