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Infermiera sospesa dall’ordine perché non vaccinata durante il Covid: il tribunale boccia la richiesta di risarcimento

La donna assistita dall’avvocato Domenici del foro di Lucca. L’ente si è limitato a esercitare un potere ispettivo previsto dalla legge

Il tribunale di Pisa ha respinto integralmente il ricorso presentato da un’infermiera in servizio all’ospedale di Pisa contro l’Ordine delle professioni per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. La sentenza, emessa dalla giudice Santa Spina al termine di un contenzioso iscritto nel 2023, segna un punto fermo su una vicenda che ha visto contrapposte le rigide normative sanitarie del periodo emergenziale e le tutele rivendicate dai professionisti.

La ricorrente, assistita dai legali Mauro Domenici del foro di Lucca e Olav Gianmaria Taraldsen, aveva citato in giudizio l’ente professionale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della sospensione ordinistica e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Nel dettaglio, l’infermiera pretendeva oltre 3400 euro a titolo di danno patrimoniale per la perdita della retribuzione lavorativa causata dal blocco, più altri 20mila euro per i presunti danni non patrimoniali subiti. A fondamento del ricorso, la donna sosteneva che la sospensione fosse ingiusta in quanto all’epoca risultava in possesso di un regolare green pass da guarigione, documento che a suo dire avrebbe dovuto far slittare la scadenza dell’obbligo di vaccinazione.

L’Ordine professionale, difeso dall’avvocato Rosanna Magro, si era costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per anomalie nella procedura di negoziazione assistita e contestando nel merito ogni profilo di colpa, rivendicando la correttezza formale e sostanziale del proprio operato in applicazione dei decreti governativi.

Il tribunale pisano, pur superando le questioni preliminari sulla procedibilità, ha dato pienamente ragione all’ente ordinistico. Nelle motivazioni della sentenza viene chiarito come l’Ordine abbia seguito in modo impeccabile l’iter di verifica imposto dalla legge attraverso la piattaforma ministeriale Dgc, sollecitando più volte la professionista a regolarizzare la propria posizione. La giudice ha specificato che, in base al quadro normativo e alle circolari del ministero della salute vigenti all’epoca dei fatti, la sola guarigione dal virus non determinava in alcun modo un esonero automatico dal tassativo obbligo vaccinale previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, né poteva bloccare i controlli d’ufficio dell’ente.

Per quanto riguarda la pesante richiesta di risarcimento per i danni morali e non patrimoniali, il tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità in capo all’Ordine, ricordando che l’ente si è limitato a esercitare un potere ispettivo rigorosamente vincolato e stabilito dalla legge dello Stato, senza alcuna discrezionalità lesiva.

Il ricorso è stato quindi rigettato su tutti i fronti e l’infermiera è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’ente, liquidate in 2600 euro oltre agli accessori di legge.