La sentenza
|Frana di Ronco nel 2014, nessun risarcimento per i proprietari delle abitazioni a valle
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado: “È stato un caso fortuito legato alle piogge forti e continuate”
La Corte d’Appello di Firenze ha messo la parola fine alla lunga battaglia legale legata alla frana che, nella notte del 31 gennaio 2014, colpì la frazione di Benabbio, nel comune di Bagni di Lucca, in località Ronco. I giudici della quarta sezione civile – Carla Santese presidente, Giulia Conte consigliere e Ada Raffaella Mazzarelli consigliere estensore – hanno infatti respinto l’appello proposto da due residenti della zona, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Lucca nel 2023.
La vicenda giudiziaria era nata in seguito al violento movimento franoso che dodici anni fa aveva travolto con fango e detriti alcune proprietà a valle, tra cui una capanna e un fabbricato civile, portando all’epoca all’ordinanza sindacale di evacuazione dei residenti, revocata soltanto nel 2016. I proprietari danneggiati avevano citato in giudizio i vicini dei terreni situati a monte, accusandoli di incuria e omessa manutenzione dei fondi, e chiamando in causa anche l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca per omessa vigilanza, chiedendo il ripristino dei luoghi e un risarcimento danni da 20mila euro.
Già in primo grado il tribunale di Lucca aveva rigettato le richieste dei danneggiati, tesi ora ribadita con fermezza dalla Corte d’Appello fiorentina sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. I giudici hanno confermato che l’innesco della frana non fu causato dall’abbandono dei terreni a monte, di cui non è mai stata fornita prova, bensì da una combinazione di fattori naturali imprevedibili: la forte pendenza del versante e uno scenario idrogeologico caratterizzato da un terreno permeabile poggiante su roccia fratturata. In questo contesto, le piogge eccezionali e prolungate che flagellarono la Lucchesia in quei giorni – e che portarono alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale – determinarono la totale saturazione del suolo, provocando la colata di fango. Tali precipitazioni straordinarie hanno dunque costituito un vero e proprio ‘caso fortuito’, idoneo a escludere qualsiasi responsabilità civile per custodia a carico dei proprietari dei fondi superiori.
La Corte ha ritenuto del tutto infondate anche le contestazioni sull’adeguatezza delle opere di messa in sicurezza realizzate negli anni dai proprietari dei terreni a monte, giudicate idonee dal punto di vista della stabilità del pendio grazie anche alla parziale sostituzione del terreno instabile con palificate in legno. Ininfluenti sono state giudicate le critiche relative alla presunta abusività urbanistica di tali interventi o le controversie sulla regimazione delle acque lungo la via pubblica di Canale, la cui competenza spetta all’ente pubblico e non ai privati.
Con la conferma della sentenza, gli appellanti sono stati condannati anche al pagamento delle ingenti spese legali del secondo grado di giudizio in favore di tutte le parti appellate, tra cui il Comune di Bagni di Lucca e i vari proprietari dei fondi confinanti.


