La sentenza
|Passeggero tenta di fuggire a piedi dopo che il conducente cerca di eludere il controllo delle forze dell’ordine: non è punibile
La Cassazione ha annullato senza rinvio per la sentenza che lo aveva condannato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale
La sola presenza a bordo di un’auto in fuga non basta a trasformare il passeggero in un complice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, nemmeno se il soggetto in questione decide poi di scappare a piedi una volta che il mezzo si è fermato. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Pierluigi Di Stefano con la relazione del consigliere Maria Grazia Benedetti, annullando senza rinvio per non aver commesso il fatto la condotta contestata a un 31enne di origini milanesi, difeso dall’avvocato Riccardo Lottini.
La vicenda giudiziaria affonda le radici in un inseguimento avvenuto nel territorio lucchese. In primo grado il tribunale di Lucca aveva condannato l’uomo, sentenza poi parzialmente riformata nel febbraio scorso dalla Corte d’appello di Firenze che, pur assolvendolo da un’accusa di falso, aveva rideterminato la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l’accusa, il passeggero doveva rispondere del reato in concorso morale con il conducente dell’auto – giudicato separatamente – in quanto, già noto alle forze dell’ordine, si trovava a bordo di un mezzo segnalato e aveva lo stesso interesse del guidatore a dileguarsi, come dimostrato dalla fuga a piedi tentata subito dopo l’impatto della vettura.
I giudici della Suprema Corte hanno però accolto in pieno i motivi di ricorso della difesa, ribaltando l’esito dei precedenti giudizi. Nella motivazione della sentenza, gli ermellini hanno chiarito che il concorso morale del passeggero nel delitto commesso dal conducente non può prescindere dall’accertamento di condotte specifiche e concrete volte ad agevolare o a rafforzare l’altrui proposito criminoso. Non è insomma sufficiente la mera assistenza inerte alla condotta illecita del guidatore.
“La mera presenza del passeggero a bordo dell’auto – si legge nel testo della sentenza della Cassazione –, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale e improvvisa tenuta dal conducente dell’auto, non è idonea ad integrare la condotta di concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente dell’auto che pone deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada, dandosi alla fuga per sfuggire al controllo delle forze dell’ordine”. I giudici di piazza Cavour hanno inoltre specificato che, in mancanza della prova di un previo accordo, il comportamento passivo del passeggero durante l’inseguimento non può essere interpretato come un’intesa improvvisa, configurando al massimo una connivenza non punibile. Nemmeno la successiva fuga a piedi può diventare una prova del concorso.
Per effetto della decisione della Suprema Corte, che ha dichiarato assorbito anche il secondo motivo di ricorso relativo alla contestata recidiva reiterata, l’uomo è stato assolto con formula piena. I giudici hanno inoltre disposto l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il 31enne era ancora sottoposto per questa causa, mandando la cancelleria per le comunicazioni di rito al Procuratore Generale.


