La sentenza
|Niente notifica ai dipendenti del ricorso contro il provvedimento che impone di versare il Tfr: il procedimento decade
L’azienda di estrazione marmi aveva interessato il solo Ispettorato del Lavoro che aveva intimato il pagamento a due ex lavoratori
Un vizio di forma procedurale, rappresentato dalla mancata notifica dell’atto ai lavoratori interessati, blocca sul nascere il ricorso di un’azienda del marmo contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro. Lo ha sancito la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, presieduta da Silvia La Guardia con la relazione del consigliere Silvia De Felice, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da una societàattiva nell’estrazione marmi.
La controversia legale era scaturita da un’attività ispettiva condotta dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca – Massa Carrara. Il primo aprile scorso, l’ente di vigilanza aveva adottato un provvedimento di disposizione con cui intimava alla società apuana di provvedere all’immediata liquidazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) in favore di due ex dipendenti. L’azienda, difesa dagli avvocati Luigi Silvestrini e Paolo Tramonti, aveva impugnato il verbale e il successivo rigetto del ricorso gerarchico davanti al Tar, eccependo la violazione delle norme del codice civile sulla liquidazione del Tfr, il difetto di istruttoria per la presenza di cause di forza maggiore e il travisamento dei fatti. L’amministrazione resistente si era invece costituita in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.
I giudici fiorentini, riuniti in camera di consiglio, non sono però entrati nel merito delle contestazioni sollevate dall’azienda, rilevando una causa assorbente di inammissibilità. Il ricorso, infatti, era stato notificato esclusivamente all’Ispettorato del lavoro e non ai due ex dipendenti. Il Tar Toscana ha ricordato che, per giurisprudenza costante e in base al codice del processo amministrativo, l’azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati.
Nel caso di specie, i due ex lavoratori rivestono a tutti gli effetti il ruolo di controinteressati sia sotto il profilo formale, in quanto espressamente menzionati nel verbale, sia sotto quello sostanziale, poiché titolari di un interesse legittimo uguale e contrario a quello della società, mirato a conservare gli effetti di un provvedimento che riconosce loro il diritto a riscuotere le somme spettanti a titolo di Tfr. Per queste ragioni, il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, disponendo la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda.


