La sentenza
|Paziente risarcita per la rinoplastica andata male, al chirurgo solo la metà della cifra dall’assicurazione
Il professionista ha operato in due cliniche private: la Corte d’Appello riconosce la ‘quota di responsabilità interna’ del 50 per cento
Niente risarcimento per l’intero e nessuna scorciatoia burocratica per scaricare le spese sulle cliniche private d’appoggio: la copertura assicurativa del medico resta legata alla sua sola quota di responsabilità interna, stabilita in via presuntiva nella misura del 50 per cento. Lo ha sancito la quarta sezione civile della Corte di Appello di Firenze, presieduta da Dania Mori con la relazione del consigliere Maria Teresa Paternostro, rigettando il gravame proposto da un chirurgo plastico estetico contro la sentenza del tribunale di Lucca.
La vicenda giudiziaria affonda le radici in due distinti interventi di rinoplastica fisionomica ed estetica eseguiti nel corso del 2016 dal professionista su una paziente. I trattamenti, mirati a correggere un dimorfismo della piramide nasale, erano stati effettuati in due cliniche private in Versilia e a Pisa. A seguito di gravi complicanze e di un deficit respiratorio permanente riscontrati dalla consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di primo grado aveva condannato il sanitario a risarcire alla danneggiata la somma di quasi 14mila euro. Contestualmente, recependo le clausole delle condizioni generali della polizza sottoscritta dal medico con la propria compagnia assicuratrice, il tribunale aveva limitato l’obbligo di manleva della compagnia alla metà di quanto dovuto per capitale, interessi e spese legali, sul presupposto che la quota interna di corresponsabilità con le strutture sanitarie ospitanti andasse divisa in parti uguali.
Il chirurgo ha così promosso appello a Firenze contro la sola limitazione della garanzia assicurativa, sostenendo che le cliniche avessero fornito esclusivamente prestazioni accessorie e che, non essendovi alcun rapporto di subordinazione o inserimento organico stabili, la responsabilità dei danni da malpractice medica dovesse gravare interamente sull’assicurazione al netto della franchigia. Di parere opposto la compagnia, che ha eccepito la validità della limitazione e l’esistenza di un concorso basato sul rischio d’impresa della casa di cura, mentre la paziente si è costituita per invocare il definitivo passaggio in giudicato della condanna risarcitoria principale.
I giudici di secondo grado hanno respinto in toto le tesi del professionista. Nella sentenza viene ribadito il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria verso il paziente – ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile – ha natura diretta per fatto proprio, configurandosi come un rischio organizzativo connaturato all’utilizzo di terzi per l’adempimento delle prestazioni complesse. Tale vincolo non viene meno nemmeno se il medico è di fiducia del paziente o se opera in via del tutto occasionale o saltuaria nella clinica. Nel rapporto interno tra le parti, la divisione paritaria pro quota della responsabilità al 50 per cento resta la regola, a meno che non si dimostri una devianza del tutto eccezionale e imprevedibile del sanitario dal programma di cura condiviso, circostanza esclusa nel caso di specie.
La Corte ha inoltre confermato la piena validità delle clausole contrattuali che escludono la copertura per i debiti derivanti da vincoli di solidarietà con terzi, definendole lecite delimitazioni del rischio e dell’oggetto del contratto che non necessitano di specifica approvazione scritta. L’appello è stato quindi integralmente respinto, con la condanna del chirurgo alla parziale rifusione delle spese legali del secondo grado in favore della compagnia e della paziente, oltre al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’impugnazione rigettata.


