La sentenza
|Frana lungo via San Giusto di Brancoli, i lavori toccano al privato
Il Tar respinge il ricorso per lo smottamento dell’ottobre 2024. Al proprietario non spetta solo l’installazione della segnaletica
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Lucca in merito a un’ordinanza emessa dopo un movimento franoso avvenuto il 17 ottobre 2024 lungo via San Giusto di Brancoli. La decisione dei giudici amministrativi della Quarta Sezione, depositata ieri 21 luglio 2026, stabilisce che la responsabilità delle opere di messa in sicurezza del terreno e della canaletta di scolo ricade sul privato proprietario, annullando tuttavia la parte del provvedimento con cui il municipio pretendeva che fosse il cittadino a gestire e posizionare la segnaletica stradale lungo la via pubblica.
La vicenda prende le mosse dal cedimento del terreno e dello smottamento che aveva invaso la carreggiata a Brancoli. Successivamente ai primi interventi di emergenza messi in campo dal personale comunale per sgomberare la strada e posizionare barriere provvisorie, la dirigenza dei lavori pubblici di Palazzo Orsetti aveva notificato un’ordinanza al proprietario delle particelle di terreno interessate dallo smottamento. L’atto gli imponeva l’esecuzione urgente delle opere di ripristino e il mantenimento della segnaletica stradale. Il proprietario si era quindi rivolto al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e sostenendo che il franamento fosse stato causato da una mancata manutenzione da parte del Comune di una canaletta e di un sentiero sovrastanti.
Con la sentenza firmata dal collegio giudicante, il Tar ha confermato la legittimità della condotta del Comune nell’imporre al privato le opere di consolidamento e ripristino della sicurezza. I giudici hanno chiarito che, in base al codice della strada e alla responsabilità oggettiva per la custodia dei beni, grava sul privato proprietario della “ripa” confinante l’obbligo di intervenire per evitare pericoli di ulteriori crolli. Inoltre, le verifiche peritali hanno confermato che la canaletta di scolo si trova su terreno di proprietà privata ed è un’opera idraulica minore la cui manutenzione e pulizia da detriti ed erbe spettano al proprietario.
L’unico punto in cui il ricorso del cittadino è stato accolto riguarda l’installazione della segnaletica. Il Tar ha sancito che il Comune non può trasferire al privato cittadino il compito di posizionare, sostituire e mantenere la segnaletica stradale su una strada pubblica. Di conseguenza, l’ordinanza del Comune di Lucca è stata annullata limitatamente a questa prescrizione, rimanendo confermata per tutto il resto. Viste la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.


