La sentenza
|Assunto come apprendista ma non lo affianca un tutor, poi viene licenziato: reintegrato come dipendente
Il tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore lucchese, che sarà anche risarcito
Assunto come apprendista montatore di mobili, ma impiegato in totale autonomia per svolgere mansioni del tutto estranee alla formazione, tra pulizie, verniciatura di porte e preparazione di pancali. Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro nella persona della dottoressa Antonella De Luca, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore lucchese, dichiarando la nullità del contratto di apprendistato e sancendo l’illegittimità del successivo licenziamento intimato dall’azienda.
La vicenda prende il via nel febbraio 2024, quando il giovane viene ingaggiato con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale. Fin dai primi giorni di servizio, tuttavia, anziché essere affiancato dal tutor aziendale per apprendere il mestiere di montatore, il dipendente viene adibito a mansioni routinarie e “jolly”, lavorando spesso da solo o svolgendo lavoretti di manutenzione all’interno dello stabilimento. Un anno dopo, nel febbraio 2025, l’azienda gli recapita il licenziamento motivandolo con un presunto riassetto organizzativo e la decisione di affidare i montaggi a ditte esterne.
Nel corso del procedimento giudiziario, le testimonianze dei colleghi e le verifiche sui documenti aziendali hanno smontato la ricostruzione del datore di lavoro. L’istruttoria ha confermato l’assenza di un reale percorso formativo e ha dimostrato che le mansioni del giovane non erano state esternalizzate, bensì riassegnate a un altro dipendente rientrato in servizio.
Alla luce delle violazioni riscontrate, il giudice ha decretato la conversione del rapporto in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione, condannando l’azienda a versare al lavoratore le differenze retributive maturate. Dichiarata inoltrata l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del motivo economico, il tribunale ha disposto la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e al saldo delle spese di giudizio.


