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Fuggono all’alt dei carabinieri e tentano la fuga a piedi: assolto il passeggero

La Cassazione ha ribadito il principio della mancanza di responsabilità se non c’è un contributo alla guida pericolosa: il 31enne

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per resistenza a pubblico ufficiale a carico un 31enne, disponendo la sua immediata scarcerazione dagli arresti domiciliari.

I fatti risalgono all’agosto 2025, quando il tribunale di Lucca aveva condannato in primo grado l’uomo, poi parzialmente assolto nel febbraio 2026 dalla Corte d’Appello di Firenze dal reato di falso, con conseguente rideterminazione della pena per la sola resistenza a pubblico ufficiale in concorso. La vicenda trae origine da un inseguimento automobilistico: l’autovettura su cui viaggiava l’uomo come passeggero, condotta da un’altra persona, giudicata separatamente, non si era fermata all’alt dei carabinieri, dando vita a una spericolata fuga terminata con un sinistro stradale, a seguito del quale entrambi gli occupanti avevano tentato di dileguarsi a piedi.

Accogliendo il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, l’avvocato Riccardo Lottini, i giudici della Sesta Sezione Penale – presieduti  da Pierluigi Di Stefano e con Maria Grazia Benedetti relatrice – hanno stabilito che la mera presenza a bordo del veicolo e la successiva fuga a piedi non costituiscono prova di un concorso morale nel reato commesso dal guidatore.

I giudici supremi hanno ribadito come, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non sia sufficiente la condotta passiva del passeggero o la sua presenza nell’abitacolo per configurare una responsabilità penale, in assenza di condotte concrete volte a istigare, agevolare o rafforzare il proposito criminoso del conducente. Non essendovi la prova di un previo accordo o di un contributo causale alla guida pericolosa, la Suprema Corte ha assolto il 31enne per non aver commesso il fatto, ordinando la contestuale perdita di efficacia della misura cautelare che lo vedeva ristretto ai domiciliari.