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Il contratto concluso via Whatsapp non è prova di assunzione: Corte d’Appello ribalta la sentenza del tribunale

In secondo grado riconosciute le ragioni della titolare di un ristorante contro un cuoco, cui è stato riconosciuto il superminimo

La Corte d’Appello di Firenze, sezione lavoro, ha ridisegnato i contorni di una complessa vertenza di lavoro che ha visto contrapposti un cuoco e la titolare di un ristorante lucchese, riformando in più punti la decisione emessa nel 2024 dal tribunale di Lucca.

La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro non regolarizzato di un cuoco impiegato nel locale in due distinti periodi, tra il dicembre 2022 e il febbraio 2023, per complessivi 43 giorni. A seguito degli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro e della successiva causa giudiziaria, il tribunale di primo grado aveva qualificato il rapporto come a tempo indeterminato ab origine, ordinando tuttavia la reintegra del dipendente e condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria di tre mensilità ex articolo 28 del decreto legislativo 81/2015, respingendo al contempo le richieste di differenze retributive avanzate dal lavoratore.

La Corte d’Appello (presidente ed estensore Flavio Baraschi, a latere le consigliere Elisabetta Tarquini e Stefania Carlucci) ha accolto le ragioni del ricorso principale presentato dalla titolare del ristorante. I giudici fiorentini hanno stabilito che non vi fosse un contratto a termine da convertire né un licenziamento illegittimo: mancando l’atto scritto iniziale (l’accordo era stato concluso via Whatsapp dalle parti), il rapporto deve considerarsi nato direttamente a tempo indeterminato, ma si è successivamente risolto per mutuo consenso dopo l’allontanamento volontario del dipendente. Far cadere le due statuizioni ha portato alla revoca sia dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, sia dell’indennità risarcitoria, applicata impropriamente in primo grado per un vizio di ultrapetizione.

Accolto tuttavia anche l’appello incidentale promosso dal lavoratore. Riconoscendo la validità del superminimo – ovvero il patto individuale per una retribuzione mensile netta di 2mila euro, superiore ai minimi del contratto collettivo turismo e pubblici esercizi –, i giudici d’appello hanno disposto una consulenza tecnica contabile. All’esito delle verifiche, la Corte ha condannato la titolare dell’attività a corrispondere al cuoco la somma complessiva di 2.919,66 euro a titolo di differenze retributive, ferie, permessi non goduti e Tfr.

Le spese legali del doppio grado di giudizio sono state compensate per metà, con la restante quota posta a carico della parte datoriale.