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“L’opposizione al pignoramento è infondata e dilatoria”: revocato al debitore il gratuito patrocinio

L’uomo ha fatto appello contro la decisione del giudice dell’esecuzione e il presidente del tribunale gli ha dato torto

Il presidente del tribunale civile e penale di Lucca, Gerardo Boragine, ha respinto il ricorso presentato da un debitore esecutato contro il provvedimento con cuiil giudice dell’esecuzione gli aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La vicenda trae origine da una procedura di esecuzione mobiliare pendente al foro lucchese, nell’ambito della quale l’uomo aveva proposto la sua quinta opposizione agli atti esecutivi, contestando la stima dei beni pignorati e l’ordinanza di vendita delle quote sociali. In quella sede, il giudice dell’esecuzione non solo aveva rigettato l’istanza di sospensione, ma aveva anche revocato il gratuito patrocinio – in precedenza concesso in via provvisoria dall’Ordine degli avvocati – rilevando la palese infondatezza e la natura dilatoria dell’iniziativa giudiziaria.

L’opponente ha impugnato il taglio del beneficio sollevando due motivi principali: da un lato la presunta incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione nel revocare la misura durante la sola fase sommaria dell’opposizione, dall’altro la lesione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, sostenendo che la revoca avrebbe dovuto eventualmente intervenire soltanto al termine dell’intero giudizio di merito. Il ministero della giustizia, costituitosi tramite l’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto delle doglianze sottolineando come l’ordinamento non possa addossare all’erario e alla collettività i costi di condotte processuali contrassegnate da grave colpa o da intenti puramente pretestuosi.

Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato ha chiarito che il Giudice dell’esecuzione possiede la piena facoltà di pronunciarsi sulla revoca del patrocinio al termine della fase sommaria. Questo momento processuale chiude infatti uno snodo autonomo dell’opposizione, senza che occorra attendere la definizione con sentenza passata in giudicato dell’eventuale fase di merito. Viene inoltre ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui la tutela dei non abbienti non copre le azioni manifestamente infondate e temerarie. Alla luce del rigetto dell’opposizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ministero della giustizia, liquidate in 1400 euro.