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Omessa gestione dei crediti Iva dell’imprenditore: ragioniere condannato a risarcire il cliente

La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado: il professionista aveva fatto decadere i termini per il rimborso

Ribaltone giudiziario in appello per una vicenda che vedeva contrapposti un artigiano lucchese e il proprio ragioniere di fiducia. La Quarta Sezione Civile della Corte d’Appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dal titolare di un’impresa individuale di Lucca specializzata nella lavorazione dell’acciaio, condannando il professionista al risarcimento integrale dei danni patrimoniali causati dall’omessa gestione dei crediti Iva accumulati negli anni di imposta 2009, 2010 e 2011.

La controversia nasce dalla particolare operatività dell’azienda artigiana, che fatturava per circa l’80 per cento in regime di non imponibilità nei confronti del gruppo cantieristico Azimut – Benetti, in quanto esportatore abituale. Tale condizione portava l’impresa ad accumulare ingenti crediti Iva sugli acquisti, destinarne alla compensazione di imposte ed erario tramite i modelli F24 predisposti dallo studio del ragioniere. Tuttavia, negli anni in questione, il professionista aveva indicato nei modelli dichiarativi l’avvenuta compensazione dei crediti senza mai verificarne l’effettiva esecuzione tramite F24 o mediante l’accesso al cassetto fiscale del cliente, determinando così la cancellazione formale dei crediti e la decadenza dai termini per chiederne il rimborso o effettuare la successiva integrazione.

In primo grado, il tribunale di Lucca aveva rigettato la domanda risarcitoria dell’artigiano, individuando un concorso di colpa decisivo a carico del cliente per non aver comunicato al professionista le avvisi di irregolarità inviati dall’Agenzia delle Entrate. Di diverso avviso sono stati i magistrati della Corte d’Appello fiorentina, che hanno totalmente riformato la sentenza. I giudici hanno chiarito che l’assenza delle prove di notifica delle comunicazioni di irregolarità non permetteva di imputare alcuna condotta omissiva all’imprenditore. Al contrario, è stata confermata la piena ed esclusiva responsabilità professionale del ragioniere per aver tenuto una condotta negligente e basata su prassi non idonee a tutelare l’interesse del cliente.

In totale riforma della decisione impugnata, il professionista è stato condannato al pagamento della somma complessiva di 29.500 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla svalutazione, agli interessi compensativi e alla copertura integrale delle spese legali di doppio grado e di consulenza tecnica. Contestualmente, la Corte ha accolto la domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa del professionista, condannandola a manlevare l’assicurato da quanto dovuto in base alla sentenza, nei limiti del massimale e delle franchigie di polizza