La sentenza
|No all’autorizzazione paesaggistica per il manufatto condonato: il Tar annulla il diniego
La Soprintendenza si era opposta ai lavori di consolidamento e restauro: ora va riaperta l’istruttoria sulla pratica aperta nel 2019
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso presentato da due cittadini contro il Comune di Lucca e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, annullando il provvedimento di archiviazione di un’istanza di autorizzazione paesaggistica e il relativo parere ostativo espresso dall’organo statale.
La vicenda affonda le sue radici in una pratica di condono edilizio avviata nel lontano 1986 da una cittadina per un manufatto ad uso agricolo situato nella frazione di Pieve Santo Stefano. Il Comune di Lucca aveva rilasciato la concessione in sanatoria nel 2012, subordinandone la validità all’esecuzione di opere di consolidamento e restauro del fabbricato. Dopo una serie di proroghe concesse dall’amministrazione comunale sui termini per richiedere i titoli abilitativi – fissati da ultimo al 31 dicembre 2019 –, nell’ottobre del 2019 i proprietari avevano presentato formale istanza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica necessaria ad avviare i lavori prescritti.
La Soprintendenza si era però opposta al procedimento, dichiarando l’istanza non procedibile. Secondo gli uffici statali, l’intervento avrebbe dovuto seguire l’iter dell’accertamento di compatibilità paesaggistica a sanatoria per opere già realizzate, sul presupposto che la concessione edilizia in sanatoria fosse ormai da considerarsi decaduta per il mancato tempestivo adempimento delle prescrizioni. Di conseguenza, il Comune di Lucca aveva recepito la posizione della Soprintendenza, comunicando nel luglio 2021 l’improcedibilità e l’archiviazione della pratica.
Contro tali atti i proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso al Tar della Toscana, difesi dagli avvocati Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri e Paolo Maddaleni. I giudici amministrativi della Terza Sezione (relatrice Laura Patelli) hanno ritenuto fondate le censure dei ricorrenti, evidenziando come la richiesta riguardasse opere di consolidamento ancora da eseguire e non manufatti già realizzati senza titolo, rendendo corretto il ricorso alla procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la valutazione sulla decadenza dei titoli edilizi rientra nelle competenze del Comune e che l’amministrazione locale aveva legittimamente prorogato i termini, rendendo del tutto errato l’assunto su cui si era basata la Soprintendenza.
Per effetto della sentenza di annullamento, il Comune di Lucca e la Soprintendenza dovranno ora riaprire l’istruttoria e riesaminare nel merito l’istanza presentata dai proprietari per l’esecuzione dei lavori di consolidamento.


