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Spunta un testamento olografo, la cognata di un’anziana e l’amministratrice di sostegno in tribunale

Respinta la richiesta di sequestro giudiziario dei conti e dei beni della donna: “Nessun rischio dii depauperamento”

Si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario la complessa e dolorosa vicenda ereditaria che vede contrapposti la cognata e l’amministratore di sostegno di una donna di Lucca, affetta da un grave deterioramento cognitivo. Il tribunale ordinario di Lucca, con un’ordinanza firmata dal giudice Ilaria Chianca, ha rigettato la richiesta di sequestro giudiziario promossa contro l’anziana cognata, difesa dall’avvocato Federica Bianchi, dichiarando in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentatole dall’amministratore di sostegno, assistito dall’avvocato Giovanni Bianchini.

La battaglia legale trae origine dalla scomparsa del marito dell’amministrata, avvenuta nel novembre del 2024. Successivamente alla morte, la sorella del defunto aveva rinvenuto un testamento olografo risalente ad aprile 2024, nel quale veniva designata erede universale. La nomina aveva spinto la controparte ad adire le vie legali, sostenendo – sulla base di una perizia di parte – che la scheda testamentaria fosse frutto di un tentativo di imitazione e lamentando l’esclusione totale dalla successione dell’anziana coniuge superstite, costretta a letto e affetta da problemi cognitivi, unica legittimaria. Nel ricorso si ipotizzavano anche presunti prelievi ingiustificati dai conti per 23mila euro ed si chiedeva il sequestro cautelare dell’intero patrimonio ereditario, composto da immobili tra Lucca e la versilia, beni mobili, liquidità e polizze vita.

Di diverso avviso la difesa della 92enne, la quale ha evidenziato non solo il profondo legame di affetto e la reciproca procura generale che la legava al fratello, ma anche come le somme prelevate fossero servite per coprire i costi di assistenza e della badante per la stessa cognata. La donna ha inoltre ribadito di aver sempre riconosciuto formale disponibilità a integrare la quota di legittima spettante alla vedova.

Nel merito della decisione, il giudice Chianca ha dichiarato inammissibile il sequestro per quanto riguarda somme di denaro, depositi e polizze vita, ricordando come per tali beni fungibili e crediti non sia configurabile la misura cautelare del sequestro giudiziario. Per quanto concerne invece gli immobili e i beni mobili, il tribunale ha ritenuto insussistente il periculum in mora: la vedova risiede già nell’immobile ed è comproprietaria di quello versiliese, mentre tutti i beni immobili risultano al momento intrasferibili per difformità urbanistiche. Nessun rischio di depauperamento, dunque, considerando anche il blocco dei conti bancari disposto dagli istituti di credito subito dopo il decesso del de cuius.

Il giudice ha quindi rigettato la richiesta di sequestro e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4689 euro oltre accessori di legge, respingendo al contempo la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta.