Logo
La divisione ereditaria fra fratelli finisce in tribunale: il giudice fa rescindere l’atto

Al centro della decisione il valore di un immobile, molto superiore rispetto ai beni destinati al congiunto

Una sperequazione patrimoniale superiore alla soglia legale di un quarto è costata cara a un atto di divisione immobiliare stipulato nel settembre del 2022 a seguito di eredità. Il tribunale ordinario di Lucca, con sentenza firmata dal giudice Antonio Mondini, ha accolto la domanda proposta da una donna assistita dall’avvocato Stefano Pardini, dichiarando la rescissione per lesione ex articolo 763 del codice civile della divisione concordata con il fratello, rappresentato dall’avvocato Luca Pierotti.

La controversia giudiziaria tra i due fratelli traeva origine da un atto pubblico rogato nel settembre del 2022, nel quale confluivano sia la donazione di un compendio immobiliare e di terreni da parte dei genitori, sia la contestuale divisione in quote al 50 per cento tra i due figli. A distanza di tempo, l’attrice aveva deciso di impugnare l’accordo divisionale sostenendo che i beni a lei assegnati avessero un valore complessivo nettamente inferiore rispetto a quelli finiti nella disponibilità del fratello, integrando una lesione economica ben superiore al quarto previsto dalla legge.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione, sostenendo che l’atto originario dovesse essere qualificato come una ‘transazione divisoria’ – in quanto finalizzata a comporre preesistenti dissidi sulla gestione dei beni e a regolare servitù di passaggio e utenze – e come tale sottratta all’azione di rescissione. Nel merito, la difesa aveva contestato la stima per via della presenza di un diritto di usufrutto gravante sui beni e per la presunta sottostima di un terreno pertinenziale.

Il giudice ha preliminarmente respinto l’eccezione preliminare, chiarendo che l’atto impugnato non presentava natura transattiva ma integrava una normale divisione negoziale, priva di reali concessioni reciproche finalizzate a chiudere una lite. Sulle questioni estimative, il tribunale ha recepito integralmente le conclusioni della Consulenza tecnica d’ufficio a firma del geometra incaricato, la quale ha confermato il superamento della soglia di lesione e ha motivatamente respinto le osservazioni tecniche di parte convenuta circa l’incidenza dell’usufrutto e l’impossibilità di realizzare nuovi accessi stradali in base alle norme urbanistiche del Comune di Capannori.

Accertata la fondatezza della domanda, il tribunale ha dichiarato la rescissione dell’atto di divisione del 2022 ordinando all’Agenzia delle entrate – Servizio di pubblicità immobiliare di Lucca di annotare la sentenza a margine della trascrizione originaria. Contestualmente, accogliendo le richieste delle parti, il giudice ha disposto lo scioglimento della comunione mediante l’assegnazione dei lotti secondo il Progetto divisionale B allegato alla Ctu, prendendo atto della rinuncia dell’attrice a qualsiasi conguaglio in denaro. Il convenuto è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice e al pagamento dei tre quarti dei costi di consulenza tecnica d’ufficio.