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La madre muore dopo aver venduto la nuda proprietà della casa ma i figli l’affittano: il giudice intima di liberarla

Entro il 10 settembre gli inquilini devono lasciare l’appartamento di Forte dei Marmi: ma non riavranno i canoni versati

La controversia giudiziaria legata all’occupazione di un immobile situato a Forte dei Marmi si è conclusa con una sentenza emessa dal giudice Giampaolo Fabbrizzi del tribunale civile di Lucca.

La vicenda prende le mosse dall’acquisto della nuda proprietà della casa, avvenuto nel 2010 da parte di due acquirenti, mentre la precedente proprietaria si era riservata l’usufrutto dell’immobile. Dopo la scomparsa dell’usufruttuaria, avvenuta nell’agosto del 2021, il figlio della donna ha concesso in locazione l’immobile a una famiglia tramite un accordo verbale, incassando un canone di 12 mila euro, senza informare i nudi proprietari del decesso della madre e del conseguente consolidamento della piena proprietà in capo a loro. I proprietari sono venuti a conoscenza della situazione e della presenza degli occupanti solo nel luglio del 2023, decidendo di adire le vie legali per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei danni per occupazione abusiva.

Nel corso del procedimento, gli inquilini si sono difesi sostenendo di essere entrati nella disponibilità della casa in buona fede sulla base del contratto verbale intercorso con il figlio dell’usufruttuaria e hanno chiesto di essere sollevati da eventuali pretese risarcitorie, sollecitando in subordine la restituzione delle somme versate a titolo di canone. Il terzo chiamato in causa ha invece eccepito la nullità del contratto verbale per mancanza di forma scritta e contestato la restituzione dei canoni.

Il tribunale di Lucca ha accolto la domanda di rilascio presentata dai proprietari, stabilendo che il contratto di locazione stipulato dal figlio dell’usufruttuaria non è opponibile ai terzi titolari dell’immobile, e ha fissato il termine per l’esecuzione al 10 settembre. Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dagli attori, evidenziando che non è stata fornita la prova della concreta perdita di occasioni di godimento diretto o indiretto dell’immobile nel periodo contestato.

Per quanto riguarda i rapporti tra gli inquilini e il figlio dell’usufruttuaria, la sentenza ha dichiarato assorbita la domanda di manleva e respinto la richiesta di restituzione dei canoni di locazione versati: pur a fronte della nullità del contratto verbale, chi ha usufruito del godimento del bene non può pretendere il rimborso di quanto pagato, per evitare un indebito arricchimento.

Le spese di lite tra proprietari e occupanti sono state integralmente compensate, mentre gli inquilini sono stati condannati al pagamento delle spese legali in favore del terzo chiamato in causa.