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Portano in tribunale un istituto di credito ma l’avvocato sbaglia ad impostare la causa: condannato a risarcire i clienti

Secondo il tribunale di Milano avrebbe istruito la causa senza nemmeno avere a disposizione la documentazione bancaria essenziale

Iniziative giudiziarie intraprese senza nemmeno avere a disposizione la documentazione bancaria essenziale, basate su perizie contabili del tutto inattendibili ed errate sia sul piano logico sia su quello metodologico.

È questo il quadro ricostruito dal tribunale di Milano nella sentenza pubblicata l’11 agosto 2026, firmata dal giudice Roberto Pertile della Prima sezione civile. Una decisione che ha accertato la grave responsabilità professionale di un legale e di un consulente tecnico, decretando la risoluzione dei relativi contratti di patrocinio e di consulenza e condannando il legale a restituire integralmente i compensi incassati dai clienti.

La vicenda prende le mosse nel 2015, quando una società attiva nel settore del commercio si adegua ad alcune sollecitazioni di un circuito commerciale. La promessa era quella di recuperare ingenti somme – oltre 154mila euro – da un conto corrente aperto in un noto istituto di credito, asseritamente gravato da usura, anatocismo e commissioni non dovute. Per blindare l’operazione, la società sottoscriveva anche il contratto denominato Gold, che prevedeva la copertura delle spese legali in caso di eventuale soccombenza.

Sulla scorta di una perizia econometrica la controversia approdava davanti al tribunale di Lucca. Il giudizio lucchese si rivelava però un disastro per gli attori: la domanda veniva integralmente rigettata con la condanna al pagamento di ingenti spese di lite. La perizia di parte veniva letteralmente azzerata sia dalle valutazioni del consulente d’ufficio nominato dal giudice sia dalla sentenza finale, che evidenziava quattro clamorose ‘manipolazioni metodologiche’ nei calcoli e l’utilizzo di formule non conformi alle istruzioni della Banca d’Italia.

Da lì la decisione dei correntisti e dei relativi garanti di citare in giudizio a Milano sia l’avvocato sia il perito. Le verifiche condotte dal giudice del capoluogo lombardo hanno fatto emergere una gestione della causa a dir poco imprudente. L’avvocato avrebbe infatti avviato la causa dinanzi al tribunale di Lucca senza essere in possesso dei documenti contrattuali originari, degli estratti conto e degli scalari, limitandosi a chiederli all’istituto di credito soltanto pochissimi giorni prima di notificare la citazione e senza attendere i tempi previsti dalla legge.

Il legale avrebbe quindi recepito acriticamente i dati di una perizia formulata su basi congetturali, venendo meno ai fondamentali doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione nei confronti dei clienti, che avrebbero dovuto essere edotti dell’elevatissimo rischio di perdere la causa.

Il tribunale di Milano ha quindi dichiarato risolti i contratti professionali stipulati con i clienti e ha condannato l’avvocato a restituire ai danneggiati l’intera somma ricevuta a titolo di onorari, pari a 14151,56 euro oltre agli interessi legali decorrenti dalle date dei singoli versamenti. Il legale è stato inoltre condannato al risarcimento del danno per il contributo unificato versato per la causa persa a Lucca (545 euro) e al pagamento delle spese di lite del giudizio milanese, liquidate in oltre 7mila euro.

Rigettate invece le domande nei confronti dell’assicurazione e quelle relative al rimborso del costo del contratto Gold, mentre è rimasta assorbita la posizione del consulente d’ufficio.