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Il ‘caso Grosseto’ scuote gli eventi sportivi e musicali: il servizio di polizia locale a carico degli organizzatori?

Il Comune maremmano ha chiesto alla società il pagamento dell’attività degli agenti per le gare. E la Corte dei Conti ipotizza il danno erariale

Chi paga per il servizio di viabilità e sicurezza della polizia locale in occasioni delle manifestazioni sportive?Il ‘caso Grosseto’ con il Comune, a guida centrodestra, che ha chiesto alla società Us Grosseto la partecipazione alle spese per gli ‘straordinari’ della polizia locale in occasione delle partite, rischia di aprire il dibattito sul tema. Anche perché la questione è suffragata da una sentenza della Corte dei Conti proprio sul tema, che il Comune di Grosseto ha richiamato nel replicare alla società di calcio, che ha alzato le barricate contro l’ente anche sull’argomento.

La questione ruota attorno all’applicazione del decreto legge 50 del 2017. La norma stabilisce chiaramente che le spese per il personale della polizia locale impiegato in servizi straordinari di viabilità e sicurezza in occasione di eventi e iniziative private con scopo di lucro devono essere poste interamente a carico degli organizzatori. Non si tratta di una facoltà né di una convenzione opzionale, ma di un preciso disposto di legge che impone ai Comuni di dotarsi dei necessari regolamenti attuativi per recuperare le somme dovute. Una norma che vale non solo per le manifestazioni sportive, ma in generale per quelle organizzate dai privati e che potrebbe quindi riguardare, ad esempio, il Lucca Summer Festival o grandi eventi non direttamente organizzati dall’amministrazione comunale. 

L’amministrazione maremmana ha eccepito alla società calcistica proprio l’applicazione delle disposizioni sul ribaltamento dei costi, sollecitando il pagamento dei servizi di gestione della viabilità e dell’ordine pubblico svolti dagli agenti della polizia municipale durante le partite di campionato.

Il principio sancito dai giudici contabili assume contorni di stretta attualità e rilevanza anche per realtà calcistiche come la Lucchese, attualmente impegnata nel campionato di serie D. Anche nel torneo dilettantistico, lo svolgimento delle gare interne comporta inevitabilmente l’impiego straordinario di pattuglie della polizia locale per la gestione del traffico, della sosta e della sicurezza nelle aree limitrofe allo stadio Porta Elisa.

Alla luce della giurisprudenza della magistratura contabile, la natura commerciale o comunque lucrativa della società sportiva organizzatrice impone una valutazione rigorosa: gli oneri della polizia locale sostenuti in occasione dei match non dovrebbero gravare sulle casse della collettività, bensì essere addebitati al club.

La sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti sottolinea infatti che l’eventuale inerzia dei Comuni nell’adottare le regole per la riscossione di queste competenze integra un’ipotesi di danno erariale per mancata entrata. Una situazione che chiama in causa le responsabilità dirette degli organi politici competenti, tenuti a predisporre gli atti giuntali e consiliari per non rinunciare a risorse di spettanza pubblica. Un richiamo netto per tutte le amministrazioni locali del territorio, affinché garantiscano la corretta applicazione delle norme e la tutela dei bilanci comunali.