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“Quell’ostacolo era macroscopico”: niente risarcimento per l’utente del bar caduta inciampando nell’ingresso laterale

La donna, che aveva avuto torto in primo grado, si è appellata ma la decisione è stata confermata: episodio dovuto alla sua disattenzione

Caduta all’ingresso della veranda di un bar a Forte dei Marmi: la Corte d’Appello di Firenze ha confermato integralmente la decisione del tribunale di Lucca, rigettando il ricorso presentato da una donna di 62 anni e confermando l’assenza di responsabilità in capo al locale.

I giudici della quarta sezione civile, presieduta da Carla Santese con estensore Ada Raffaella Mazzarelli, hanno stabilito che l’evento è da ricondurre in via esclusiva alla disattenzione della cliente, la quale non ha prestato la dovuta cautela nell’accedere alla struttura.

I fatti risalgono alla mattina del 24 giugno 2022 a Vittoria Apuana, frazione del comune di Forte dei Marmi. Intorno alle 9,30 la donna stava cercando di entrare nel bar attraversando la veranda esterna aperta sulla via laterale, anziché servirsi dell’ingresso principale della struttura. Nel varcare la zona d’accesso, la passante è inciampata nel binario metallico di scorrimento delle vetrate, che creava un dislivello di circa 4 o 5 centimetri rispetto al piano del marciapiede, riportando lesioni a una spalla. In primo grado il tribunale di Lucca aveva respinto le richieste risarcitorie, addossando la colpa al comportamento incauto dell’avventrice.

Nel confermare il verdetto di primo grado, i giudici di appello hanno analizzato nel dettaglio lo stato dei luoghi attraverso le riproduzioni fotografiche, evidenziando come il gradino fosse ampiamente visibile sia per la differenza cromatica tra il marciapiede e la pavimentazione del locale, sia per la presenza della barra marrone e delle fioriere che delimitavano il passaggio. La Corte ha precisato che le condizioni di piena luce mattutina rendevano l’ostacolo macroscopico e perfettamente percepibile da chiunque senza la necessità di un’attenzione eccezionale.

In applicazione dei più recenti e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di custodia, il collegio toscano ha ribadito che la condotta gravemente imprudente della danneggiata interrompe il nesso di causalità e integra il caso fortuito, liberando il gestore da ogni addebito.

L’appellante è stata dunque condannata al rifacimento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.