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Il mantenimento va al figlio diventato maggiorenne e non all’ex moglie: tribunale di Lucca conferma le indicazioni dell’appello

Le somme già versate alla donna vanno in compensazione del credito ancora esistente: dovrà pagare le spese legali dei due gradi di giudizio

Importante decisione del tribunale di Lucca in materia di diritto di famiglia e titoli esecutivi. Il giudice Anna Martelli ha accolto l’appello proposto da un uomo di Viareggio contro l’ex moglie, riformando integralmente la sentenza del giudice di pace e dichiarando la totale inefficacia dell’atto di precetto notificato nei suoi confronti per oltre 4mila euro.

La vicenda trae origine dal precetto con cui la donna pretendeva dal coniuge il pagamento di diverse somme, tra cui gli arretrati del contributo al mantenimento destinato al figlio maggiorenne per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e la successiva impugnazione. L’uomo si era opposto sostenendo che la Corte di Appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, aveva stabilito che il mantenimento dovesse essere versato direttamente nelle mani del figlio e che il titolo azionato per il precetto fosse ormai privo di valore.

Il tribunale ha ribadito con forza il principio dell’effetto sostitutivo delle pronunce di secondo grado. La sentenza della Corte d’Appello, una volta emessa, si sovrappone a quella del tribunale facendo venir meno con efficacia retroattiva il titolo esecutivo precedente. Di conseguenza, l’ex moglie non avrebbe mai potuto intimare un precetto o minacciare l’esecuzione forzata sulla base di una sentenza di primo grado ormai superata e travolta dalla riforma in appello.

Inoltre, il giudice ha riconosciuto le ragioni dell’uomo anche in relazione alla richiesta di compensazione dei crediti. Poiché il contributo versato in passato all’ex moglie era stato indirizzato a un soggetto risultato poi privo di legittimazione a riceverlo (alla luce della decisione d’appello che individuava nel figlio l’unico destinatario), le somme indebitamente percepite dalla donna nel corso del giudizio di primo grado hanno generato un credito restitutorio in favore dell’uomo. Tale importo è stato posto utilmente in compensazione, estinguendo per l’intero anche la residua quota richiesta dalla donna a seguito di un’ulteriore controversia.

Il tribunale ha così annullato il precetto stabilendo che nulla è dovuto dall’uomo all’ex coniuge per le causali intimate.

La donna è stata condannata a rifondere all’ex marito le spese di giudizio per entrambi i gradi di merito, liquidate in complessivi 1.977 euro oltre accessori di legge.