La sentenza
|Niente restituzione dell’auto confiscata per guida sotto l’effetto di droghe nonostante i lavori di pubblica utilità
Il tribunale, richiamando i principi della Cassazione, ha rigettato il ricorso contro la sentenza di primo grado del giudice di pace
Il tribunale civile di Lucca ha rigettato il ricorso in appello presentato da un automobilista che chiedeva la revoca della confisca della propria vettura disposta a seguito di un decreto penale di condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti. La sentenza, firmata dal giudice Giacomo Lucente all’esito dell’udienza del 1° settembre 2026, ha confermato integralmente la decisione di primo grado resa dal Giudice di Pace, ponendo fine alla vicenda giudiziaria promosso contro la Prefettura di Lucca.
La controversia ha preso le mosse dal provvedimento prefettizio emesso nel gennaio 2024 a seguito del decreto di condanna a 1700 euro di ammenda, con contestuale sospensione della patente e confisca del veicolo e un primo ricorso davanti al giudice di pace di Lucca. Il proprietario dell’auto aveva successivamente svolto con esito positivo i lavori di pubblica utilità ottenendo l’estinzione della pena, sostenendo che tale risultato dovesse automaticamente comportare anche la restituzione del mezzo in applicazione delle tutele previste dal codice della strada o dalla disciplina generale sulle sanzioni sostitutive.
Nelle motivazioni della decisione, il giudice ha tuttavia chiarito come, alla luce delle norme introdotte con la riforma Cartabia e della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la possibilità di revocare la confisca dopo il lavoro di pubblica utilità sia espressamente esclusa nei casi in cui la misura sia prevista dalla legge come obbligatoria. Trattandosi nel caso specifico del reato di guida sotto l’effetto di droga, il codice della strada impone sempre la confisca dell’automobile impiegata, rendendo impossibile la restituzione del bene anche a fronte del positivo svolgimento del percorso riparativo.
Con la medesima sentenza è stata inoltre dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’automobilista in relazione ai presunti profili di disparità di trattamento o di lesione del diritto di difesa e di proprietà.
Il tribunale ha quindi respinto le pretese del ricorrente, confermando il provvedimento di confisca, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avvocatura dello Stato per un importo pari a 2900 euro, oltre agli accessori di legge, e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


