La sentenza
|Lavori di pubblica utilità per guida sotto l’effetto di stupefacenti: legittima la pena sostitutiva
La Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza del Gip di Lucca. La difesa puntava sull’assenza di un pericolo concreto alla circolazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un automobilista contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, confermando la piena validità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità inflitta per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada.
La vicenda trae origine dalla richiesta presentata dal difensore dell’uomo, l’avvocato Luca Marchese, volta a ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sanzione patteggiata nel novembre 2025. La difesa sosteneva che, alla luce della recente sentenza numero 10 del 2026 della Corte Costituzionale, fosse necessario riesaminare il giudicato per verificare la presenza di un pericolo concreto per la circolazione stradale al momento dell’accertamento, assenza a suo dire dimostrata dalla mancanza di sinistri o manovre azzardate.
I giudici della Suprema Corte, accogliendo le conclusioni del sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, hanno chiarito i confini di applicabilità delle decisioni della Consulta sul giudicato penale. La pronuncia costituzionale evocata rappresenta infatti una sentenza interpretativa di rigetto e non una dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice: di conseguenza, essa fornisce un criterio interpretativo per i processi ancora in corso ma non travolge i titoli ormai irrevocabili né attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di riaprire il merito dell’accertamento probatorio.
Oltre a ribadire l’impossibilità di scalfire la sentenza definitiva tramite l’incidente di esecuzione, la Cassazione ha evidenziato come il Gip di Lucca avesse comunque già preso in esame una pluralità di elementi fattuali idonei a confermare lo stato di pericolo concreto. Il rigetto del ricorso ha comportato per l’imputato anche la condanna al pagamento delle spese processuali.


