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Avvocato non segnala tempestivamente la richiesta di archiviazione del pm, l’onorario va pagato ugualmente

Anche il tribunale di Lucca in funzione di giudice d’appello rispetto al giudice di pace ha dato ragione al professionista

Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice d’appello e nella persona del giudice Anna Martelli, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace, rigettando il ricorso promosso da una cliente nei confronti del proprio legale per il pagamento del compenso professionale.

La vicenda trae origine da una causa civile avviata dall’avvocato per ottenere il saldo di oltre 1500 euro a titolo di onorario per l’attività prestata in ambito penale, consistente nella stesura e nel deposito di una querela per ingiurie e minacce. A fronte delle pretese del legale, la cliente si era opposta invocando l’eccezione d’inadempimento, sostenendo che il professionista avesse perso il diritto al compenso per non averla tempestivamente informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, impedendole così di proporre opposizione nei termini di legge e di far valere le proprie ragioni.

Nell’impianto motivazionale della sentenza, il giudice del tribunale di Lucca ha ricordato come la violazione dell’obbligo d’informazione e la negligenza del legale non comportino in modo automatico la perdita del diritto all’onorario. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, spetta al cliente dimostrare che, qualora il professionista avesse tenuto la condotta diligente richiesta, vi sarebbe stata una concreta e significativa probabilità di ottenere un esito diverso e più favorevole del procedimento. Non avendo la donna fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l’opposizione all’archiviazione avrebbe avuto un esito positivo, l’attività difensiva svolta non è stata ritenuta priva di utilità.

Il tribunale ha quindi respinto l’appello, confermando la condanna della donna al pagamento del compenso professionale originariamente pattuito, oltre al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in oltre 1700 euro, e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.