L'ordinanza
|La ditta in subappalto non consegna le dichiarazioni di conformità degli impianti: respinto il ricorso del committente
Secondo il giudice non ci sono i requisiti d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedure civile. E manca il contratto
Il tribunale di Lucca ha respinto il ricorso d’urgenza proposto ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile da un’azienda appaltatrice nei confronti della propria ditta subappaltatrice, con cui si chiedeva l’immediata consegna e redazione delle dichiarazioni di conformità (Di.Co.) per gli impianti elettrici, idrotermosanitari, a gas e di climatizzazione realizzati all’interno di un cantiere.
La vicenda trae origine dal contenzioso promosso dalla società appaltatrice, la quale sosteneva che, a fronte del saldo dei lavori subappaltati, la ditta esecutrice non avesse mai rilasciato la documentazione tecnica necessaria per attestare la regolarità delle opere, esponendola così alle contestazioni del committente finale e al rischio di sanzioni e danni d’immagine. La ditta resistente, pur regolarmente notificata, ha scelto di non costituirsi in giudizio.
Nel motivare il provvedimento di rigetto, il giudice della sezione civile Annamaria Briamonte ha evidenziato la mancanza di entrambi i requisiti fondamentali previsti per la tutela cautelare d’urgenza: il pericolo nel ritardo e la fondatezza del diritto. Quanto al primo aspetto, la magistrata ha chiarito che la semplice assenza formale dei certificati non dimostra l’esistenza di un pericolo concreto o di difetti tecnici negli impianti. Inoltre, eventuali contraccolpi economici derivanti dai rapporti con il committente costituiscono pregiudizi meramente patrimoniali, risarcibili attraverso le vie ordinarie.
Sotto il profilo della fondatezza della pretesa, il tribunale ha rilevato gravi carenze documentali: la società ricorrente non ha depositato il contratto stipulato con il committente finale e non ha fornito fatture, quietanze o verbali che attestassero l’effettiva e avvenuta ultimazione dei lavori subappaltati, elemento essenziale per far scattare l’obbligo di rilascio della documentazione di conformità. Alla luce di tali lacune, il ricorso è stato integralmente respinto.


