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Colpisce con l’auto un pedone nel parcheggio e lo manda in ospedale: sarà risarcito

Il giudice ha ridimensionato le richieste del ferito: l’intervento chirurgico successivo all’incidente era legato a patologie precedenti

A Viareggio si conclude dopo quasi cinque anni la vicenda giudiziaria legata ad un investimento avvenuto all’interno di un’area di sosta. Il tribunale ordinario di Lucca, con la sentenza pronunciata dal giudice Andrea Maggiori ha stabilito la responsabilità della conducente di un’autovettura per un sinistro stradale, ridimensionando tuttavia in maniera drastica la portata della richiesta risarcitoria avanzata dal pedone travolto.

I fatti risalgono alla mattina del 16 novembre 2021 nel parcheggio di piazza Nieri e Paolini a Viareggio. Un uomo, dopo aver fatto la spesa ed essere uscito dall’area commerciale, stava camminando lungo la corsia interna in direzione del marciapiede quando è stato urtato da una macchina condotta da una donna romana. Secondo quanto ricostruito, l’auto avrebbe compiuto una manovra non consentita procedendo in direzione contraria alla segnaletica. Il contatto con il parafango del veicolo ha provocato la caduta dell’uomo a terra e il conseguente impatto della spalla sinistra contro il tettuccio del mezzo.

Subito dopo l’episodio il pedone si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, dove gli era stato riscontrato un trauma contusivo all’arto superiore sinistro con una prognosi iniziale di soli tre giorni. A distanza di due mesi, tuttavia, l’aggravarsi dei dolori aveva spinto l’uomo ad sottoporsi a nuovi accertamenti che avevano evidenziato una lesione al tendine della spalla, poi operata chirurgicamente nel marzo del 2022 in una struttura fiorentina. Sulla base di questi elementi, la parte attrice ha chiesto un risarcimento di oltre 58 mila euro, addebitando la responsabilità esclusiva alla conducente e sostenendo il nesso diretto tra l’urto e il grave danno articolare.

Nel corso del giudizio la conducente dell’auto e la compagnia assicuratrice, citata in causa come terza chiamata, hanno contestato la dinamica, negando che vi fosse stato un vero investimento ed evidenziando come l’uomo stesse camminando al centro della carreggiata destinata al transito dei veicoli. Le testimonianze oculari raccolte dal giudice hanno però confermato la svolta dell’autovettura e la successiva caduta del pedone, portando il tribunale a rigettare la richiesta di applicare un concorso di colpa a carico del danneggiato, non essendovi prova di condotte imprevedibili o imprudenti.

Il nodo centrale della vertenza è ruotato attorno alla perizia medico-legale d’ufficio. Il consulente nominato dal tribunale, affiancato da uno specialista radiologo, ha stabilito che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla non era riconducibile al trauma subito durante l’investimento, bensì ad un quadro patologico degenerativo e cronico preesistente nell’uomo. Di conseguenza, applicando il principio del criterio probabilistico civilistico, il giudice ha escluso che l’operazione chirurgica e i postumi invalidanti permanenti fossero imputabili all’incidente.

La decisione del tribunale di Lucca riconosce la responsabilità dell’automobilista ai sensi dell’articolo 2054 del Codice Civile, ma limita il diritto al risarcimento ai soli danni legati all’inabilità temporanea e alle spese mediche dirette scaturite dal trauma contusivo iniziale: poco più di mille euro oltre alle spese di lite. È stata invece respinta l’istanza per il danno biologico permanente e per i costi dell’intervento alla spalla, in quanto correlati alla patologia pregressa della vittima.