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Il genero promotore finanziario si appropria dei fondi del conto corrente di una donna: nessuna responsabilità della banca

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze: ritenute gravi le negligenze della cliente

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’erede di una correntista contro la Banca Monte dei Paschi di Siena, confermando l’assenza di responsabilità dell’istituto di credito per le distrazioni illecite di denaro effettuate da un proprio promotore finanziario, ex genero della donna.

La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio promossa dalla cliente per ottenere il risarcimento di oltre 231mila euro, somme sottratte dal conto corrente e destinate a fittizi investimenti finanziari. Se in primo grado il tribunale di Lucca aveva condannato la banca al pagamento dell’importo, la Corte d’Appello di Firenze aveva successivamente ribaltato il verdetto, escludendo il diritto al risarcimento.

A fare la differenza nel giudizio di legittimità sono state le condotte ritenute gravemente incaute e anomale da parte della correntista. Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito e convalidato dalla Suprema Corte, la donna ha interrotto il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del dipendente e l’illecito compiuto. La cliente, infatti, ha condiviso con il parente promotore i codici e le credenziali di accesso all’home banking, consentendogli di operare direttamente sui propri fondi.

A ciò si è aggiunta la mancata diligenza nella verifica degli estratti conto e l’assenza di contestazioni per oltre quattro anni circa il mancato recapito della documentazione sugli investimenti. Tali negligenze hanno agevolato in modo determinante l’azione delittuosa del promotore, sollevando la banca da ogni obbligo risarcitorio.

Oltre al rigetto del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.