Archivio comunale, il Tar annulla le tariffe

L’accesso agli atti custoditi nell’archivio del Comune deve essere oltre che assolutamente garantito anche gratuito. Salvo, nel caso sia richiesto, il costo di una banale fotocopia: poco più di qualche centesimo a pagina. Lo afferma non un principio teorico ma una sentenza del tribunale amministrativo della Toscana che ha annullato la delibera comunale del 2012 che prevedeva il pagamento per i diritti di ricerca per l’estrazione e la visione di atti giacenti nell’archivio storico del municipio lucchese. I giudici amministrativi sono stati lapidari nella sentenza sottolineando come tali servizi debbano essere totalmente gratuiti, tranne che per il costo relativo alla mera riproduzione e fotocopia. Pochi centesimi, come si diceva, circa 0,24 per l’esattezza, a fronte di tariffe comunali che variavano invece dai 20 ai 35 euro.

Il contenzioso nasce da una serie di ricorsi presentati da cittadini e professionisti negli anni scorsi. Uno di questi ricorsi è stato accolto ieri (26 aprile) dalla prima sezione del tribunale amministrativo di Firenze che ha annullato la delibera del Comune di Lucca numero 252/2012 che adeguava le tariffe da pagare per l’accesso agli atti riguardanti gli archivi municipali, prevedendo la gratuità sia per i cittadini sia per i professionisti nel caso di documenti disponibili immediatamente, al solo costo della fotocopia, ma tariffe fino a 35 euro per i documenti invece da “ricercare” nelle banche dati. Ma la giustizia amministrativa ha chiarito in sentenza che tali servizi vanno offerti in forma assolutamente gratuita come prevede la normativa vigente. Un’anomalia, dunque, a Lucca e in altri Comuni italiani, che i vari tribunali amministrativi regionali stanno sanando con sentenze inequivocabili. Scrivono infatti i giudici: “Nel merito la sentenza muovendo dal dato normativo ricavabile dall’articolo 25, comma 1, della legge numero 241/1990, il quale stabilisce che l’esame e l’ostensione dei documenti sono gratuiti, salvo il mero pagamento dei costi di riproduzione, ha sancito che la facoltà delle amministrazioni di determinare i predetti costi non può spingersi fino ad elidere il principio di gratuità dovendo la stessa essere esercitata secondo il canone di ragionevolezza e proporzionalità. La sentenza ha, inoltre, messo in evidenza come la distinzione fra diritto di accesso e visione delle pratiche non abbia fondamento normativo non potendo differenziarsi la natura del diritto a seconda che sia esercitato da un privato o da un professionista su incarico del primo. A ciò va aggiunto che la garanzia del diritto di accesso costituisce un vero e proprio compito che la legge pone a carico della amministrazioni a garanzia della trasparenza che è valore pubblico ancor prima di tradursi in diritto individuale”. Ma i giudici del Tar vanno anche oltre il contenzioso sui costi dei documenti a disposizione degli archivi comunali, indicando la strada da seguire in futuro per l’amministrazione lucchese. “Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto – scrivono i giudici in sentenza -, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità (al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico come quello di voto) senza che sia consentito trasferirli sul cittadino istituendo una vera e propria tassa”. Ciò è quanto è, invece, accaduto secondo il Tar nel caso di Lucca, dove la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche sarebbe finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione dei quali, però, secondo il Tar deve farsi carico la pubblica amministrazione.
La delibera annullata dal Tar prevedeva per la richiesta di visione di pratiche presenti negli archivi dell’Edilizia privata della sede comunale di Palazzo Santini diritti di ricerca di 20 euro sino a tre pratiche correlate, oltre, se richiesto dal privato, il rimborso delle spese di riproduzione per l’estrazione di copie semplici, e 35 euro per la richiesta di visione di pratiche già inserite presso l’archivi di settore nella sede di S. Filippo o di via della Colombaia, e la gratuità solo per i documenti immediatamente disponibili. L’unico nodo che resta ancora da sciogliere è quello relativo alle eventuali richieste di risarcimento al Comune da parte di chi, per alcuni anni, ha pagato tariffe illegittime a fronte di una delibera che è stata annullata dalla giustizia amministrativa e che quindi non ha più nessun valore.

Vincenzo Brunelli

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