Le rubriche di Lucca in Diretta - Giornalismi

In una carta la “summa” dei doveri del giornalista

Giornalisti, tanti diritti (derivanti dall’articolo 21 della Costituzione) ma altrettanti doveri. Tutti incardinati, questo il tema della sesta puntata della nostra rubrica sulla deontologia giornalistica vista nell’ottica del diritto dei lettori di essere correttamente informati, nella Carta dei Doveri del Giornalista, firmata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Fnsi nel 1993. Dove si legge chiaramente, nelle premesse che “il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista”.

Il protocollo, che costituisce uno statuto completo della deontologia professionale, richiama il rispetto della persona, la non discriminazione, la correzione degli errori e la rettifica, la presunzione di innocenza. Importante il passaggio sulla non discriminazione, che richiama l’articolo 3 della Costituzione: “Il giornalista non può discriminare – si legge – nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico”.
Il protocollo di intesa contiene il divieto di pubblicare immagini violente o raccapriccianti (il giornalista, si legge “non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale”, l’obbligo di tutelare la privacy dei cittadini e, in particolare, dei minori e delle persone disabili o malate.
Circa le fonti il protocollo di intesa specifica che, in via ordinaria, devono essere rese note al pubblico e, in caso di fonti confidenziali, prevale il dovere di mantenere il segreto professionale (segreto, lo ricordiamo, che può essere fatto valere davanti a un giudice solo dai giornalisti professionisti). “L’obbligo alla citazione della fonte – specifica il testo – vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d’informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione”.
Richiamando il protocollo d’intesa fra giornalisti e operatori pubblicitari firmato nel 1988, la Carta ribadisce il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione sempre chiaramente distinta dalla pubblicità: le indicazioni che delimitano le due sezioni devono essere chiare e di immediata percezione. Inoltre il giornalista non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale.
La Carta definisce anche il concetto di incompatibilità tra il lavoro giornalistico e interessi o incarichi che siano in conflitto con la ricerca rigorosa ed esclusiva della verità dei fatti. In particolare “il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale”. E ancora “il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”.
L’intero protocollo di intesa è collegato alla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (la legge 63 del 1969), quella che prevede sanzioni in caso di violazioni delle norme deontologiche e regolamentari per gli iscritti. Fermo restando, ovviamente, il diritto di chiunque a “fare informazione”, concetto diverso rispetto all’appartenenza all’ordine professionale (almeno finché esiste nelle forme e nei modi attuali, questione su cui il dibattito è aperto da tempo): “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti – dice la legge – la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori”. L’articolo 2 della legge si chiude con un capoverso molto significativo quanto, spesso, disatteso: “Giornalisti e editori – scriveva il legislatore di 45 anni fa – sono tenuti… a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori“.

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