Lazzarini (Salviamo la Manifattura): “Alla città interessa solo chi gestirà l’immobile”

Replica a Coima: "Il fatto che la Fondazione Crl sia beneficiaria del fondo non è una garanzia"

“Il fatto però che la Fondazione sia beneficiario del Fondo non è comunque decisivo circa la locuzione più volte pronunziata secondo cui la Manifattura sarà della Fondazione Crl”. E’ questa la replica di Giorgio Angelo Lazzarini di Salviamo Manifattura a Coima.

“Ringrazio la società Coima per il suo serio contributo, al quale tuttavia è doverosa una replica – osserva -. Il mio intervento di alcuni giorni fa tendeva a fare chiarezza circa l’affermazione di autorevoli esponenti cittadini, primo tra tutti il sindaco, secondo cui, con l’operazione prospettata del project financing e della ristrutturazione del complesso immobiliare, la Manifattura sud sarebbe della Fondazione Crl. Con riferimento al Found Urban Regeneration Fund II le precisazioni di Coima sulla proprietà, come inquadrata dalla giurisprudenza, non hanno fatto altro che ripetere quanto da me riportato”.

“Siamo infatti d’accordo che la società di gestione del Fondo (Coima Sgr) sarà intestataria dell’immobile in quanto il fondo chiuso non ha personalità giuridica (la sentenza citata della Cassazione verteva è vero sull’Ici, ma poiché l’imposta, ormai sostituita dall’Imu, incideva il proprietario dell’immobile, era importante definire giuridicamente chi lo fosse). Tuttavia nel mio intervento riferivo anche dell’autorevole orientamento del Tribunale di Milano secondo cui esiste il giusto principio della separazione e dell’autonomia del patrimonio proprio della Società di gestione rispetto al patrimonio del fondo. Fin qui siamo d’accordo. Il fatto però che la Fondazione sia beneficiario del Fondo non è comunque decisivo circa la locuzione più volte pronunziata secondo cui la Manifattura sarà della Fondazione Crl”.

“Non è a chi spettano i rendimenti, ma a chi spetta la gestione della ristrutturazione e dell’immobile che è qualificante per potersi definire dominus dell’immobile, per ciò che interessa la città. Nell’ambito di un Fondo Chiuso la gestione non spetta al o ai beneficiari bensì all’operatore professionale chiamato a gestirlo. Il fatto che sia unico o meno non conferisce al/ai beneficiario/i poteri gestori che spettano, appunto, alla Società di gestione. Per inciso: la Fondazione Crl è per regolamento unico partecipante ora e in futuro, o solo di maggioranza? Se poi vi fossero scritture che limitano il potere gestorio, sarebbe opportuno che queste fossero quanto meno portate a conoscenza dell’Amministrazione Comunale. Nemmeno eventuali Comitati consultivi del Fondo possono impedire o limitare la gestione da parte della Società professionalmente preposta, Coima Sgr (salvo casi particolari di conflitto di interesse)”.

“Altra questione è se il fondo sia o meno un istituto giuridico di carattere speculativo. La limitazione dei rendimenti più volte dichiarata, sarebbe opportuno venisse esibita a livello documentale, sia che si tratti del regolamento del fondo o di accordi a latere. Di fatto tuttavia nei regolamenti dei fondi chiusi, di norma, è riportato un articolo che chiarisce come l’investimento sia ad alto grado di rischio, nel senso che la Società di gestione non può assicurare lo scopo del rendimento del fondo né il mantenimento del capitale investito. Quest’ultimo aspetto, per altro, dovrebbe forse essere giudicato rispetto allo statuto della Fondazione Crl. Se è vero, come afferma Coima, che al termine della durata il patrimonio di un fondo può essere assegnato ai partecipanti (anche se la liquidazione del patrimonio è l’esito normale), è pur vero che niente può limitare l’alienazione dell’immobile qualora vi fosse convenienza a farlo, anche prima della scadenza del termine, la qual cosa porrebbe problemi rispetto all’affermazione che la Manifattura sarà della Fondazione Crl”.

“Infatti – prosegue -, lo scopo di un fondo chiuso è quello di aumentare il valore iniziale del patrimonio, ripartendone poi il risultato di gestione ottenuto sia attraverso la messa a reddito che lo smobilizzo degli investimenti, perché il patrimonio del fondo può essere investito in immobili anche con finalità di successiva cessione. Se vi fossero patti contrari alla normalità, sarebbe importante che fossero portati a conoscenza quanto meno dell’amministrazione comunale, anche in relazione alla durata e alla funzione del Project financing ideato a corredo del complesso immobiliare. Ultimo ma non ultimo, anzi punto primo: cosa certa ad oggi, l’unica, è che l’immobile entrerà non tanto nel patrimonio del fondo quanto in quello della costituenda società di project attraverso la contribuzione del Comune. Esiste qualche patto che obblighi la costituenda società di project a cederlo al Found Urban Regeneration Fund II? Perché ad oggi non è dato saperlo”.

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