Taxi e Ncc, il Tar Toscana annulla le disposizioni del regolamento del Comune di Lucca

Soddisfatta Cna: "La modifica, così come era stata presentata, era irricevibile poiché andava a ledere i fondamenti che regolano la convivenza tra i due settori"

Dopo il provvedimento di sospensione arriva la sentenza: il Tar della Toscana ha annullato le disposizioni del regolamento comunale per l’esercizio dei servizi taxi/Ncc, impugnate con ricorso da Cna Fita Toscana con un gruppo di imprese Ncc di Lucca e Firenze.

Nuovo regolamento taxi, Cna e Ncc presentano il ricorso al Tar contro il Comune di Lucca

Il Tar di Firenze ha infatti annullato i commi 2 e 3 dell’articolo 24 del regolamento municipale che erano già stati sospesi, in fase cautelare, la scorsa estate in attesa della sentenza di merito pubblicata ieri (17 marzo). Non si possono chiamare taxi in maniera indifferenziata e cioè diretta attraverso app o cellulari. La vicenda giudiziaria cambia radicalmente il modo di acquisizione che aveva previsto il Comune di Lucca nel nuovo regolamento del 2021 che di fatto è stato bocciato e annullato nella parte sostanziale, quella relativa al modo di acquisizione dei clienti, perché ritenuto dai giudici assolutamente illegittimo.

Si legge infatti chiaramente in sentenza: “Si può discutere se il sopra descritto quadro regolatorio debba rivisto alla luce della spinta verso la liberalizzazione dei servizi indotta dai principi Ue, ma, finché le norme che lo prevedono rimangono in vigore, si tratta di tema che deve essere affrontato dal legislatore, anche perché un intervento giudiziario su singoli punti sarebbe comunque disorganico andando a squilibrare il sistema a pro o a sfavore di una delle categorie interessate senza poter costruire un nuovo assetto razionale e bilanciato”.

I ricorrenti, in qualità di esercenti del servizio di noleggio con conducente e di imprese individuali che svolgono il servizio di noleggio con conducente nel comune di Lucca, avevano impugnato al Tar alcune disposizioni del regolamento di disciplina del trasporto non di linea adottato dal municipio cittadino a maggio dello scorso anno. Con il primo e il quarto motivo è stato impugnato l’art. 24 del regolamento nella parte in cui dispone che la corsa del servizio taxi è acquisibile anche “mediante sistemi di chiamata diretta ovvero telefono cellulare” (comma 2) e che “il tassista è libero di utilizzare tutti i canali che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse, senza limitazioni e/o vincoli imposti dal Comune e/o dagli organismi che erogano il servizio di radiotaxi” (comma 3).

A giudizio dei ricorrenti tali norme violerebbero il principio secondo cui il servizio di taxi sarebbe rivolto ad una utenza indifferenziata. I giudici amministrativi hanno dato ragione ai ricorrenti annullando gli atti impugnati. Scrive il Tar in sentenza: “La censura è fondata. Le norme che disciplinano il servizio di taxi e quello di ncc (noleggio con conducente) vanno lette in maniera speculare: così come ai noleggiatori non è consentita la acquisizione di servizi da clientela indifferenziata attraverso lo stazionamento su suolo pubblico allo stesso modo ai tassisti sono precluse le modalità di acquisizione degli ordini proprie dei ncc che presuppongo un rapporto fiduciario con una clientela specifica. Tutto il sistema di regolamentazione del settore del trasporto non di linea si basa su tale equilibrio che non è stato intaccato dalle evoluzioni tecnologiche recenti (applicazioni) e meno recenti (radio taxi) che hanno interessato i servizi di comunicazione fra tassisti ed utenza le quali contemplano sempre la presenza di una centralina di intermediazione e smistamento che fa da filtro fra la singola vettura e il richiedente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il primo e quarto motivo annullando per l’effetto i commi 2 e 3 dell’art. 24 del regolamento impugnato nelle parti meglio indicate in motivazione; respinge i restanti motivi; compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

“Anche per quanto riguarda il divieto di sosta degli Ncc su suolo pubblico, il Tar ribadisce un concetto importante: le norme devono essere interpretate secondo un canone di ragionevolezza, ragion per cui le soste in attesa del cliente, per malori o necessità fisiologiche non possono considerarsi vietate in quanto strettamente correlate all’espletamento del servizio o all’attività di guida su strada. Siamo molto soddisfatti che sia stata riconosciuta la piena legittimità del servizio – commenta Corrado Mirannalti, presidente Ncc di Cna Toscana -. La modifica del regolamento comunale, così come era stata presentata, era irricevibile poiché andava a ledere i fondamenti che regolano la convivenza tra i due settori, in particolare per la possibilità concessa ai tassisti di ricevere chiamate dirette. Dobbiamo però riconoscere che il Comune aveva già recepito le nostre ragioni, in occasione dei due incontri avuti nei mesi scorsi, riconoscendo l’importanza del servizio Ncc. Oggi però si aggiunge un ulteriore importante elemento, dato dalla sentenza del Tar. Voglio per questo ringraziare l’avvocato Fabio Piccioni, che ci ha sempre assistito al meglio nel corso di questa battaglia”.

La vicenda a meno di appello al Consiglio di Stato da parte del Comune di Lucca al momento è dunque da considerarsi conclusa.

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