Caldo afoso e lavoro, ecco come chiedere la cassa integrazione

Bindocci (Uilcom): "C'è una circolare Inps, le aziende ne tengano conto"

Cassa integrazione per caldo? Dopo l’appello di ieri, Massimiliano Bindocci di Uilcom, ricorda che l’Inps ha pubblicato delle linee guida per la richiesta di cassa integrazione dovuta a eventi meteo, come quello per l’appunto del caldo. Oggi Bindocci rilancia invitando le aziende a tenere conto della possibilità.

“In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale – si legge nel documento –  e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria”, l’Istituto ha recentemente pubblicato un comunicato dove si riepilogano le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di Cigo con causale “eventi meteo”, per le qual  l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate.

“La causale eventi meteo – si spiega nel documento – è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi. Con il messaggio n. 1856/2017, tuttavia, è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cosiddetta percepita, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia  maggiore di quella effettivamente rilevata”.

“Anche la tipologia di lavorazione in atto – prosegue l’Inps – e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale evento meteo per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi”.

“Il datore di lavoro – precisa l’Inps -, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, numero 95442. Si ricorda, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori”.

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