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Corecom ai Comuni: “Niente nomi e loghi in campagna elettorale”

Par condicio, il Corecom scrive ai Comuni per ricordare gli obblighi legati alla comunicazione in periodo di campagna elettorale.
“Come sapete – scrive il presidente del Corecom, Enzo Brogi – il prossimo 26 maggio si terranno le elezioni amministrative che coinvolgeranno 189 Comuni della Toscana. A breve, con la convocazione dei comizi elettorali, inizierà la campagna elettorale, durante la quale entreranno in vigore le disposizioni della Legge 28/2000.  In considerazione del fatto che negli ultimi anni le segnalazioni al Corecom di presunte violazioni della legge 28/2000 hanno riguardato in modo preponderante comportamenti delle amministrazioni locali, vi invitiamo a porre una particolare attenzione al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dal coinvolgimento nel rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Vi ricordiamo infatti che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, numero 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una  rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ribadito in numerose occasioni che l’impersonalità richiesta comporta l’obbligo di evitare, oltre che l’uso di nomi e cognomi degli amministratori, anche l’uso del logo e dello stemma del Comune”.

“La legge 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le  Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed  internazionale” oltre alla “comunicazione”.

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