Legittima la richiesta di rimozione delle foto “affettuose” con l’ex coniuge su Facebook

Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza depositata in Cancelleria in data 31 luglio 2014, ha esaminato la richiesta di rimozione di immagini da un profilo Facebook avanzata da un coniuge in pendenza di un giudizio di separazione ed ha interpretato la normativa del diritto all’immagine ed alla riservatezza, risalente agli anni Quaranta, nell’epoca dei social media.
Nello specifico, il marito, con ricorso depositato in via d’urgenza, aveva richiesto che il tribunale adottasse i provvedimenti necessari per eliminare il pregiudizio causatogli dalla pubblicazione sulla pagina facebook della moglie di alcune fotografie che li ritraevano in “atteggiamenti affettuosi”, avvenuta senza il suo consenso. Quest’ultima si costituiva in giudizio, rilevando tra le altre cose che aveva “ristretto la visibilità” di tali foto “solo agli amici”

Il Tribunale, con l’ordinanza richiamata, ha ritenuto fondate le ragioni del marito, affermando che l’operato della moglie “viola il diritto alla riservatezza – del coniuge – nascente dalla lettura coordinata degli art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 della legge 633 del 1941”.
Nel dettaglio, la normativa sul diritto di autore prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza che colui che chi vi è raffigutato vi abbia prestato il consenso. Tale consenso non è necessario solo in casi eccezionali, ovvero quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dalla persona raffigurata, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che le fotografie pubblicate dalla moglie erano ritratti dei coniugi e, pur essendo state scattate in luoghi aperti come strade e piazze, non raffiguravano eventi pubblici e/o di interesse pubblico in cui era stato casualmente ripreso anche il marito. Era quindi possibile pubblicarle in modo lecito soltanto con il consenso del marito: consenso che appunto questi non aveva fornito, talchè la pubblicazione avvenuta per mano della moglie risultava illegittima. Non vi era alcun dubbio infatti sul fatto che “l’inserimento di una fotografia nelle proprie pagine del social network” equivalesse alla pubblicazione su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, come la stampa, dato che l’uso di internet è “idoneo a mostrare la foto ad un pubblico indifferenziato di utenti”.
In sostanza, a parere del tribunale, nemmeno “una interpretazione evolutiva delle norme” che tenga conto dello sviluppo della tecnologia e del mutato costume sociale, può portare a ritenere lecita la pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso. Ciò poichè l’utilizzo di internet, le molteplici possibilità di accesso da parte di terzi alla fotografia ed il fatto che le eventuali regole sulla privacy – richiamate dalla moglie nel caso di specie – possano essere “non applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti”, aggravano rispetto a qualsiasi altro mezzo di diffusione la violazione del diritto all’immagine. Sul punto nell’ordinanza richiamata è precisato che è lo stesso social network Facebook che ricorda “agli iscritti soggetti alla normativa nazionale che la pubblicazione di una fotografia senza consenso nella c.d. area riservata è contraria alla legge italiana”.
Sulla scorta di quanto sopra, il tribunale ha ritenuto che il diritto all’immagine del marito avrebbe potuto essere “pregiudicato in maniera irreversibile dall’attesa della definizione del giudizio” di separazione ed ha pertanto condannato la moglie a rimuovere le foto del marito dal proprio profilo.
Attenzione quindi a chiedere il consenso, prima di pubblicare foto sui social network

 

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.