Ladro entra da impalcatura: ditta e condominio responsabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26900 del 19 dicembre 2014, ha stabilito che, in caso di furto in appartamento commesso con accesso dalle impalcature installate per la ristrutturazione dell’edificio condominiale, sussiste la responsabilità della ditta appaltatrice, ex art. 2043 cod. civ., per l’omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui lo stesso è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Nell’ipotesi presa in esame dalla Suprema Corte, un cittadino romano aveva subito un furto di oggetti preziosi nella propria abitazione: furto che era stato agevolato dalla presenza di impalcature apposte per la ristrutturazione dell’immobile, senza l’adozione dei meccanismi necessari per evitare l’accesso a persone non autorizzate. Lo stesso quindi, supponendo che i ladri si fossero introdotti nella sua abitazione approfittando della situazione e quindi arrampicandosi dalle impalcature, conveniva in giudizio sia il condominio che la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione, chiedendo loro il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del furto. Sosteneva infatti che se la ditta avesse adottato le opportune misure anti-intrusive, come l’illuminazione notturna ed un idoneo servizio di sorveglianza dei ponteggi e, parimenti, il condominio avesse vigilato sull’effettiva adozione degli stessi, il furto non si sarebbe verificato.
Il Giudice di prime cure e la Corte d’Appello accoglievano le domande del cittadino romano e condannavano la ditta appaltatrice ed il condominio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni.
Entrambi i condannati impugnavano però la sentenza di secondo grado, ricorrendo in Cassazione.
Nel merito la ditta appaltatrice deduceva che la mera installazione di un ponteggio e la mancata adozione di misure anti-intrusive non erano da sole sufficienti a configurare la responsabilità della medesima per i danni provocati dai terzi, poichè tale responsabilità sussiste soltanto nel caso in cui l’impresa abbia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.
Il condominio sosteneva altresì che non poteva essergli mosso alcun addebito poichè il contratto di appalto conteneva una “clausola a discarico della responsabilità”, che imponeva alla ditta appaltatrice l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi, addossando alla stessa ogni conseguenza.
La Suprema Corte rigettava entrambi i motivi, precisando che la responsabilità della ditta appaltatrice ex art. 2043 cod. civ. sussiste quando non sono state adottate le cautele e le ordinarie norme di dilegenza che impediscono un uso anomalo del ponteggio. Con riferimento al caso di specie, ricordava che i testimoni sentiti nel giudizio di primo grado, avevano tutti dichiarato che “vi era la mancanza di luci esterne e di alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti”. Confermava quindi la responsabilità della ditta appaltatrice, tenuta in solido con il condominio al risarcimento dei danni patiti dal cittadino romano. Riguardo la posizione del condominio precisava che lo stesso, in quanto preposto alla manutenzione dell’edificio e comunque quale committente, per non avere responsabilità ex art. 2051 cod. civ., avrebbe dovuto controllare l’effettiva adozione delle misure anti-intrusive da parte della ditta appaltatrice. Sul punto non aveva alcuna rilevanza nemmeno la “clausola a discarico della responsabilità” contenuta nel contratto di appalto, poichè la stessa risultava vincolante ed efficace soltanto nei rapporti fra le parti del contratto (condominio e ditta appaltatrice) ed aveva l’effetto di consentire al committente (e quindi al condominio) di rivalersi sulla ditta appaltatrice per gli eventuali danni a terzi di cui fosse chiamato a rispondere in forza della condotta della ditta medesima.
Attenzione quindi alle modalità con cui verranno installate le impalcature nei vostri condomini.

 

A cura dell’avvocato Elisa Salvoni e della dottoressa Micol Boem

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