Referendum, 30 giorni in più per approvare decreti legge se il Presidente rinvia testo alle Camere

Referendum, articolo per articolo, la riforma modifica anche alcune norme sulla promulgazione delle legge. In particolare viene cambiato l’articolo 74 che attualmente, in due soli comma, recita: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.

Nel nuovo testo si conferma la possibilità da parte del presidente della Repubblica di reinviare alle Camere il testo della legge per una nuova deliberazione con un messaggio che motivi il perché e che indichi eventuali punti da modificare, in particolare per motivi di garanzia costituzionale. Ma viene aggiunto un secondo comma che riguarda i decreti legge. “Qualora – si legge nel testo riformato – la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77 (quello che riguarda i decreti legge, ndr), il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni”. Questo comma va letto in parallelo con il terzo comma dell’articolo 78 che dice che i decreti legge vanno convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Nel caso il cui, però, la legge di conversione sia reinviata alle Camere dal presidente della Repubblica questo termine si differisce di ulteriori trenta giorni arrivando così fino a 90 giorni dall’approvazione del decreto legge, prima di perdere efficacia.
Rimane intatto il comma secondo cui se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata

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