Referendum, ecco come sarebbe il nuovo Senato

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Referendum, sì o no? Si decide conoscendo il contenuto della riforma. Oggi nella seconda puntata del “referendum spiegato articolo per articolo” da Lucca in Diretta affrontiamo la modifica dell’articolo 57 della Costituzione.

Attualmente il testo recita: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.
Se il referendum fosse approvato il testo cambierebbe integralmente, in quanto il Senato non sarebbe più elettivo.
Così reciterebbe il nuovo testo dell’articolo 57: “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”.
Il nuovo testo dice sostanzialmente che il Senato non sarebbe più ad elezione diretta ma espressione dei consigli regionali, dei Comuni, attraverso i sindaci, e delle province autonome. Solo le province autonome di Trento e Bolzano conoscono già il numero di senatori assegnati, due ciascuna, mentre sarebbe demantata a una legge, approvata da entrambe le Camere, l’attribuzione dei seggi e le modalità di elezione dei membri del nuovo Senato, sempre tenendo conto della composizione dei consigli regionali di riferimento. In Senato, inoltre, ci sarebbe un sindaco eletto per ogni regione: saranno dunque 20 su 95 a Palazzo Madama.
Elemento importante è che il mandato di senatore andrebbe a coincidere con gli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Che, avendo scadenze diverse, potrebbero cambiare la conformazione e anche gli equilibri di questo ramo del parlamento. Anche in questo caso sarà eventualmente una legge a decidere le modalità di sostituzione dei senatori “decaduti”.
Corollario della modifica anche la nuova norma sui senatori “a vita”. Attualmente, come recita l’articolo 59 “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. In futuro i senatori non saranno più “a vita”. Il nuovo testo, in approvazione con il referendum, infatti, sarebbe così modificato nel suo secondo comma: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati”.
I senatori nominati dal capo dello stato non potranno mai, comunque, essere più di cinque, mentre attualmente ogni presidente della Repubblica, nell’arco del proprio mandato, ne poteva nominare fino a cinque.

Leggi, Referendum, la riforma spiegata articolo per articolo

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