Referendum, leggi elettorali a vaglio preventivo della Corte

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Una possibile valutazione preventiva delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri di Camera e Senato prima della promulgazione da parte della Corte Costituzionale. E’ quanto prevede la riforma costituzionale sottoposta all’approvazione con il referendum del prossimo 4 dicembre.

Il testo, infatti, prevede la modifica degli articoli 73 e 134 della Costituzione, quelli che riguardano la promulgazione delle leggi approvate dal parlamento e il giudizio della Corte Costituzionale.
Attualmente l’articolo 73 recita: “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.
Secondo il nuovo articolo 73 della Costituzione le leggi vreranno sempre promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. L’aggiunta al primo comma riguarda, invece, il possibile giudizio preventivo di legittimità costituzionale da chiedere alla Corte nel caso delle leggi che disciplnano l’elezione dei membri della Camera e del Senato. “Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – dice il nuovo testo – possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata”.
Il ricorso al giudizio preventivo, però, deve essere richiesto da un numero significativo di membri di uno dei due rami del parlamento ovvero 158 deputati (un terzo dei suoi membri) e 32 senatori (un quarto dei senatori) ed è possibile solo per le leggi elettorali. Un comma inserito per evitare l’annullamento successivo, a votazione già avvenuta, come successo nell’ultima legislatura.
A corollario di questa aggiunta viene aggiunto anche un secondo comma all’articolo 134 della Costituzione. Oltre alle “controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e egli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, dei “conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni e “sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”, infatti, viene esplicitato il fatto che la Corte Costituzionale “giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma”.

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