Santini insiste: “Illegittimo il bando del Comune per 2 dirigenti”

Il leader di Siamo Lucca: "La norma citata dall'amministrazione è proprio quella che esclude la partecipazione dei dipendenti"

“E’ imbarazzante, nella replica del Comune di Lucca sui dubbi da me sollevati in merito alla legittimità del  bando di concorso pubblico per  2 posti a tempo indeterminato di dirigente, la citazione che l’amministrazione fa dell’articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001: perché si tratta proprio della norma che vieta in maniera chiara la riserva di posti ai dipendenti interni in concorsi per dirigenti”. E’ la risposta del presidente della commissione controllo e garanzia Remo Santini (SìAmoLucca) che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso, e a cui la giunta Tambellini ha risposto che è tutto regolare.

“La carriera dei dipendenti pubblici esclusi i dirigenti (come recita testualmente proprio il comma 1 bis dell’articolo 52) è suddivisa in 3 aree per gli enti pubblici che diventano 4 categorie negli enti locali come il Comune – specifica Santini -. Il passaggio tra un’area e l’altra (o da una categoria a un’altra) tra avviene tramite concorso pubblico ed è possibile effettuare la riserva ai dipendenti interni; il passaggio verso la carriera dirigenziale, invece, non solo non prevede questa riserva, ma espressamente la esclude, perché la divisione in aree (o categorie) dei dipendenti pubblici non riguarda i dirigenti pubblici, che afferiscono ad un diverso contratto e ad una diversa regolamentazione in termini di trattamento sia giuridico che economico”.

Santini dunque insiste sulla sua tesi. “C’è da aggiungere, inoltre, che il principio della riserva agli interni che vale per consentire la progressione tra una area (o categoria) e l’altra ai dipendenti non può essere nemmeno applicato per analogia – precisa il presidente della commissione Controllo e Garanzia -. Infatti, l’articolo 97 della Costituzione prevede che ‘agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge’, con l’intento di privilegiare un’azione amministrativa neutra, approvvigionandosi delle risorse umane mediante meccanismi trasparenti di regole, in assonanza con un altro principio costituzionale di uguaglianz  di tutti i cittadini davanti alla legge, canonizzato nell’articolo 3 della Costituzione, sotto i profili formali e sostanziali della norma. A tale principio non sono ammesse deroghe che non siano espressamente previste dalla legge stessa”.

Ecco perchè Santini, concludendo il ragionamento, ribadisce la propria posizione. “Il concorso dunque è pienamente illegittimo, e a niente valgono i riferimenti fatti dal Comune a bandi di altri enti – termina Santini – non solo perché,  da una breve indagine tra i recenti bandi degli ultimi sei mesi nei principali Comuni toscani non ci pare di aver rinvenuto niente del genere, ma  anche laddove fosse, ciò non può essere in alcun modo utilizzato come motivazione per giustificare un provvedimento che, oltre ad essere illegittimo, rischia di essere anche illecito, in quanto intento a favorire in maniera indebita soggetti che non dovrebbero esserlo”.

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